Corte di Cassazione, sentenza n. 29981 del 13 ottobre 2022
Osserva il Collegio come la vicenda in esame non involga tout court la questione relativa alla decorrenza o meno della prescrizione dei crediti di lavoro in costanza di rapporto e la relativa querelle dottrinaria e giurisprudenziale.
A guardar bene, infatti, quella questione presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ab origine considerato tale, con le conseguenti implicazioni in tema di stabilità del rapporto medesimo.
Invero, questa Corte ha affermato che la prescrizione dei crediti del lavoratore non decorre in costanza di un rapporto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia stata successivamente riconosciuta la natura subordinata con garanzia di stabilità reale in relazione alle caratteristiche del datore di lavoro, giacché, in tal caso, il rapporto è, nel suo concreto atteggiarsi, di natura subordinata e, ciò non di meno, restando formalmente autonomo, non è immediatamente garantito, non essendo possibile, in caso di recesso datoriale, la diretta applicabilità della disciplina garantista, che potrebbe derivare solo dal futuro (ed eventuale) riconoscimento della natura subordinata del rapporto (cfr., sul punto, Cass. sez. lav. 22 settembre 2017, n.22172; Cass. 23 gennaio 2009 nr. 1717; SU nr. 3098/95 per il caso di rapporto intercorrente con soggetto pubblico), essendo tale conclusione stata esclusa, di recente, soltanto, in presenza di taluni presupposti, in tema di pubblico impiego contrattualizzato (Cfr., sul punto, Cass. n. 35676 del 2021).
Nella specie, le differenze retributive richieste discendono dall’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, talché non avrebbero potuto esser fatte valere in costanza di rapporto se non previo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ab origine.
Come emerge da quanto oggetto del presente giudizio, infatti, il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, negata dalla parte ricorrente fino al giudizio di legittimità, è stata proprio oggetto della vicenda sub judice, talché contrasterebbe con la richiamata giurisprudenza di legittimità la previsione della possibilità di far decorrere la prescrizione in costanza di un rapporto privo di qualificazione professionale per il primo periodo ed in prosieguo configurato in termini di lavoro autonomo, con una conseguente inammissibile compressione dei diritti retributivi del prestatore.