ANAC costretta a ribadire l’ovvio: deve essere sottoscritto un contratto di appalto

ANAC, delibera n. 501 del 25 ottobre 2022

Nel corso dell’istruttoria è stata chiesta all’Azienda Ospedaliera la produzione del contratto di appalto sottoscritto con il RTI X all’esito dell’aggiudicazione della gara avvenuta con Deliberazione n. 122 del 6 febbraio 2012.

L’Azienda Ospedaliera, nella nota di riscontro del 1 giugno 2022, ha dichiarato che «non esiste un contratto d’appalto sottoscritto». Nelle controdeduzioni del 25 luglio 2022 l’Azienda ha confermato di non aver rinvenuto contratto regolarmente registrato ma solamente i verbali delle sedute di gara, Rep. 237 del 1 luglio 2011 e Rep n. 248 del 23 novembre 2011, entrambi registrati all’Agenzia delle Entrate.

Si ritiene che tali documenti non possano costituire un’alternativa al contratto di appalto in quanto l’art. 11 comma 13 del d.lgs. 163/2006 prescrive che «Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata».

La mancata sottoscrizione del contratto di appalto si pone in contrasto sia con le norme di carattere generale che disciplinano la forma dei contratti della pubblica amministrazione, sia con quelle di carattere speciale che disciplinano i contratti di appalto, Infatti, in base agli artt. 16 e 17 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato», i contratti ed i negozi giuridici aventi contenuto patrimoniale stipulati dalle pubbliche amministrazioni devono essere stipulati in forma scritta. Per costante giurisprudenza di legittimità la forma scritta è da intendersi a pena di nullità (art. 1418 c.c.) e l’avvenuta stipulazione del contratto non può desumersi da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti concludenti. (Cfr. ex multis Cassazione Civile, Sez. Un., 22 marzo 2010, n, 6827; Cassazione Civile, sez. III, sentenza 28 settembre 2010 n. 20340; Sez. I sentenza 13 ottobre 2016 n. 20690. Si veda altresì Consiglio di Stato, V, 29 maggio 2019 n. 3575; si vedano anche delibere Anac n. 574 dell’11.5.2016; n. 318 del 29 marzo 2017; n. 867 del 25 settembre 2019).

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