Un’altra insegnante fa il bis: percepisce stipendio e pensione per 6 anni

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Liguria, sentenza n. 17 del 7 febbraio 2023

Dopo la vicenda dell’insegnante siciliana in pensione che ha percepito per 12 anni sia lo stipendio, sia la pensione (Cfr Corte dei Conti, Sezione di Appello per la Sicilia, sentenza n. 203 del 14 novembre 2022), arriva un’altra sentenza che accerta la stessa disfuzione, stavolta in Liguria.

Infatti la Corte dei Conti ha accertato che da verifiche svolte presso il sistema informativo MIUR, era risultato che X, già docente in assegnazione provvisoria nell’anno scolastico 2011-2012 presso il Liceo Artistico, in quiescenza dal 1.9.2012, risultava aver indebitamente percepito, dal 1.9.2012 al 30.11.2018, oltre al trattamento pensionistico, anche la retribuzione.

Nella denuncia veniva altresì rappresentato che la Y, funzionaria del settore pensioni dell’Ufficio scolastico ligure, aveva inviato in data 14.8.2012 una email alla Ragioneria provinciale dello Stato di Genova, con la quale chiedeva di non interrompere il pagamento della retribuzione in favore della docente, che non avrebbe avuto i requisiti per essere collocata a riposo. Riferisce la Procura che il procedimento intestato per gli stessi fatti alla locale Procura della Repubblica è stato archiviato per assenza di rilevanza penale. Secondo la Procura erariale la responsabilità della convenuta X sarebbe evidente atteso che in sede di audizione del 10.1.2019 avanti funzionari della Ragioneria territoriale dello Stato (in avanti anche RGT), ella ammetteva l’addebito, giustificandolo con le ingenti spese sostenute per omissis. 

La Corte ha quindi statuito che sussistono tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa della convenuta Y. Quest’ultima, funzionaria dell’ufficio scolastico regionale, istituzionalmente preposta alla gestione degli aspetti pensionistici di una categoria di docenti, con la propria condotta ha cagionato, nella misura di cui appresso, il danno per cui è giudizio. Come appena notato, nell’ambito della responsabilità patrimoniale un ruolo centrale è costituito dalla condotta tenuta dall’agente pubblico ovvero, nel caso di specie, dalla email che la funzionaria ha inviato in data 14.8.2012 alla Ragioneria territoriale dello Stato di Genova, con la quale evidenziava che (tra gli altri) la docente X Elisabetta non aveva i requisiti per essere collocata a riposo dal 1.9.2012 e che, pertanto, sarebbe rimasta in servizio. 

Dagli atti in questione risulta che la Ragioneria dello Stato si era attivata per controllare la comunicazione via mail del 10 agosto 2012 e, ponendo a raffronto i dati contenuti nella stessa con quelli risultanti dal Centro meccanografico, aveva verificato che nell’elenco trasmesso dall’Ufficio scolastico non erano contenute alcune partite stipendiali che invece alla RGT risultavano cessate, e tra queste quella relativa alla X. La Ragioneria chiedeva quindi un ulteriore controllo all’Ufficio medesimo che, con la predetta mail del 14 agosto 2012 a firma del Funzionario Y, confermava che la X (assieme ad altri quattro docenti) non avendo al primo settembre 2012 i requisiti per il diritto alla pensione, sarebbe rimasta in servizio. 

Per un verso, risulta quindi per tabulas che la Ragioneria ha effettuato plurimi controlli (anche) sulla partita stipendiale relativa alla X, partita che tuttavia è rimasta in essere proprio a causa delle errate comunicazioni dell’Ufficio scolastico, a firma della funzionaria Y. Per un altro verso, proprio le comunicazioni a firma della convenuta dimostrano che la stessa si occupava di vicende pensionistiche avendone la relativa competenza. Ed allora, per concludere sul punto, le asserite irregolarità commesse dalla RGT, così come le affermate competenze dell’Ufficio scolastico Piemonte avrebbero dovute essere dalla convenuta rappresentate tempestivamente, non avallate (ove in ipotesi sussistenti) con le suddette comunicazioni. In definitiva, reputa il Collegio che sia stata proprio la inescusabile condotta negligente della convenuta ad aver indotto in errore l’organo pagatore, errore che ha consentito alla infedele ex docente di locupletare per anni una retribuzione non dovuta. Il danno erariale è costituito dagli esborsi stipendiali indebiti corrisposti alla ex docente X.

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