Il reiterato ricorso alla reggenza (o sostituzione) è sempre subordinato all’avvio del procedimento di copertura del posto vacante

Corte dei Conti, sezione regionale per la Lombardia, deliberazione n. 206/2024/PREV dep. il 9 ottobre 2024

In data 8.7.2024 è stato presentato al controllo preventivo di legittimità della Sezione il decreto del Prefetto di Varese n. 30941 dell’8 luglio 2024 mediante il quale è stato conferito al Viceprefetto aggiunto *OMISSIS*, a titolo di reggenza, l’incarico di dirigente dell’Area IV “Tutela dei Diritti civili, Cittadinanza e Immigrazione”, per la durata di un anno a decorrere dal 1° agosto 2024.

Con foglio di rilievo prot. C.d.c. n. 11358 del 1° agosto 2024, il Magistrato Istruttore ha richiesto alla Prefettura una serie di chiarimenti, in ragione dei dubbi di legittimità originati dalle lacune argomentative riscontrabili dalla lettura del provvedimento con riguardo alla scelta di proseguire con il reiterato utilizzo dell’istituto della reggenza, applicato quale strumento di carattere strutturale, contrastante con le norme ordinamentali e con le stesse circolari emanate dal Ministero dell’Interno che ne hanno dapprima promosso il ricorso – seppur in presenza di determinate e stringenti situazioni di fatto – e successivamente giustificato un uso ordinario ed indistinto

Il riferimento più prossimo sotto il profilo cronologico all’istituto della reggenza si rinviene in una fonte di contrattazione collettiva antecedente alla riforma del pubblico impiego. La reggenza, infatti, risulta menzionata nell’art. 20 del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, che, nell’elencare le funzioni che possono essere espletate dal personale “appartenente alla nona qualifica funzionale”, includeva la “reggenza dell’ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare”, con ciò sottolineando l’elemento qualificante di tale figura giuridica, rappresentato dalla temporanea copertura dell’ufficio nelle more della preposizione del nuovo titolare. Proprio con riferimento a tale presupposto di legittimità, la Corte di cassazione, sul punto sempre seguita dalla Corte dei conti, ha costantemente affermato che l’utilizzo della reggenza – praticabile “in attesa della destinazione del dirigente titolare” (Cass., Sez. lav., 5 ottobre 2007, n. 20890) – risulta subordinato all’intervenuto avvio del “procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti” a tal fine (Cass. Sez. lav. 7 gennaio 2009, n. 54; Sez. lav., 28 ottobre 2011, n. 22547 e n. 22546).

Espressiva dello scostamento dallo standard di trasparenza ordinariamente esigibile – ma anche di una radicata convinzione circa l’esito inevitabilmente positivo del controllo preventivo di legittimità su provvedimenti di tal sorta – appare anche l’assenza, in motivazione, di qualsivoglia riferimento alla necessità di garantire la continuità dell’azione amministrativa per giustificare il ricorso alla reggenza. Le lacune argomentative dell’atto – ammesse dalla stessa Amministrazione nelle proprie controdeduzioni – ne determinano l’illegittimità per violazione di legge, posto che lo stesso avrebbe dovuto dimostrare in maniera autosufficiente il rispetto della normativa applicabile alla fattispecie nonché l’iter logico seguito dall’Amministrazione nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa. In assenza di tale presupposto di legittimità, gli elementi di fatto e di diritto rappresentati solo in sede di controdeduzioni nonché nella memoria successiva al deferimento della questione al Collegio non possono costituire una integrazione postuma della motivazione e non eliminano il vizio di violazione di legge che inficia il provvedimento.

Comments are closed.