Farmacista senza specializzazione: il danno è nella misura del 50%

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 12 del 15 gennaio 2025

Risulta pacifico il rapporto di impiego instaurato, all’epoca dei fatti, dall’odierna convenuta mediante apposita sottoscrizione di contratto individuale di lavoro a tempo determinato, poi prorogato, con l’Asl nella qualità di farmacista specialista in Farmacia Territoriale, elemento idoneo anche a radicare la giurisdizione di questa Corte.

Risulta pacifico che, con la domanda di partecipazione la convenuta abbia dichiarato di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando e precisamente della laurea in Farmacia e della specializzazione in Farmaceutica Territoriale. Le evidenze probatorie, però, hanno fatto emergere che quanto dichiarato dalla convenuta nella suddetta domanda di partecipazione non era veritiero, avendo la stessa dichiarato il possesso di una specializzazione in realtà mai conseguita.

Il Collegio è a conoscenza della consolidata giurisprudenza di questa Corte che afferma che la prestazione lavorativa resa in assenza del titolo richiesto, in quanto non espressiva di capacità derivante dalla preparazione professionale conseguita con un regolare percorso di studio, non arrechi all’ente alcuna utilità, se non limitatamente al disbrigo di mansioni lavorative aventi caratteristiche di genericità e fungibilità, per le quali non sono richieste conoscenze specialistiche.

Tale giurisprudenza è stata puntualmente indicata dalla Procura, inclusa la recente pronuncia della Corte dei Conti Sez. giurisdizionale II App. sent. 16.10.2020 n. 259, ribadendo così che il fraudolento conseguimento dell’incarico sulla base di false dichiarazioni sul possesso del titolo comporti l’irrimediabile rottura del sinallagma contrattuale, posto che il pubblico dipendente non è in possesso della professionalità richiesta e che, per l’effetto, le retribuzioni percepite risultano sprovviste di quella giusta causa che sempre deve legittimare la loro liquidazione.

I richiamati orientamenti fanno riferimento però a soggetti privi del titolo di studio (laurea) e in alcuni casi del titolo di abilitazione.

Nella fattispecie in esame la convenuta è risultata provvista di laurea in farmacia e di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista e ha svolto l’attività nel settore farmaceutico del nosocomio, quindi è innegabile che l’Amministrazione abbia conseguito almeno in parte un’utilità, non essendo la convenuta del tutto sfornita di titolo né di specifiche competenze in materia farmaceutica (Corte Conti Sez. giurisdizionale Puglia sent. 13.11.2023 n. 337), garantendo così un minimo di standard qualitativo e professionale della prestazione fornita all’Amministrazione.

Quindi ritiene il Collegio che il danno subito dalla P.A. vada rideterminato, in ragione dell’utilità conseguita, nella misura corrispondente al 50% della retribuzione erogata alla convenuta.

Comments are closed.