Medico condannato a restituire 351.000 euro per iperprescrizione: l’azione dell’azienda sanitaria si prescrive in dieci anni, in quanto è inadempimento contrattuale

Corte di Cassazione, ordinanza n. 31514 del 08 dicembre 2024

L’attuale ricorrente, medico di medicina legale in regime di convenzione con l’allora ULSS, venne condannato dal Tribunale al pagamento della somma capitale di € 351.085, oltre agli accessori, a titolo di ristoro degli esborsi subiti dall’Azienda per il pagamento di farmaci prescritti dal medico senza rispettare le condizioni e le limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco.

In ciò i giudici del merito hanno correttamente ravvisato tutti gli elementi costitutivi necessari per qualificare la domanda in termini di azione risarcitoria da inadempimento contrattuale, senza alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, né del diritto al contraddittorio del convenuto, messo in condizione di conoscere fin dall’atto introduttivo tutti gli aspetti di fatto e di diritto sui quali difendersi (Cass. nn. 13920/2023; 10049/2022; 19186/2020; 7322/2019).

Quanto poi alla sovrapposizione rispetto all’azione di responsabilità erariale riservata alla cognizione della Corte dei Conti, deve essere qui ribadito il principio secondo cui «L’azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell’interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell’interesse particolare della amministrazione attrice» (Cass. S.U. n. 5978/2022, che riprende il principio già espresso da Cass. S.U. n. 4883/2019).

Sulla durata del termine, basti ribadire che l’azione esperita dall’Azienda sanitaria è un’azione di inadempimento contrattuale, distinta e autonoma rispetto all’azione di danno erariale riservata alla cognizione della Corte dei Conti.

 Quanto alla decorrenza del termine, la Corte d’Appello ha correttamente osservato che l’Azienda sanitaria non avrebbe potuto far valere il diritto (art. 2935 c.c.) prima del responso dei soggetti incaricati di contestare l’addebito al medico e di valutare le sue controdeduzioni.

Tale preventiva procedura di garanzia per il medico accusato delle irregolarità era prescritta dall’art. 15-bis dell’accordo collettivo allegato al d.P.R. n. 270 del 2000 ed era, quindi, vincolante per l’Azienda sanitaria.

Nella sentenza impugnata si dà atto che, nell’ambito di tale procedura, venne effettuata la prescritta «contestazione di data 19.10.2005».

Anche solo considerando tale contestazione quale atto interruttivo della prescrizione, quest’ultima non sarebbe comunque maturata, essendo intervenuta in data 7.1.2015 una richiesta stragiudiziale e, quindi, un ulteriore atto interruttivo.

Ma va senz’altro condivisa l’affermazione della Corte territoriale secondo cui la prescrizione iniziò a decorrere soltanto dopo i provvedimenti finali della commissione per l’accertamento delle irregolarità, ovverosia dal 19.1.2006 (per le irregolarità commesse dal 2002 al 2003) e dall’11.9.2007 (per le irregolarità commesse nel 2005).

Comments are closed.