Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenza n. 19 del 16 gennaio 2025
L’INPS aveva comunicato di aver provveduto a ricalcolare il suo trattamento pensionistico per via della sua incumulabilità, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D.L. 4/2019, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo percepiti negli anni 2023 e 2024.
Secondo quanto comunicato dall’INPS, dalla violazione della già menzionata normativa sarebbe conseguito l’obbligo, oggi avversato, di restituire l’importo lordo di un’annualità di euro 29.752,80.
Il ricorrente ha affermato la pretesa dell’Istituto era da ritenersi illegittima, in quanto egli aveva percepito dall’Associazione sportiva dilettantistica U.S.D. solo redditi di esiguo ammontare (euro 400,00 mensili) in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, avente ad oggetto “l’incarico di Allenatore in Prima (Giovanissimi Provinciali Maschili)”, con la quale aveva assunto l’impegno di “fornire le proprie prestazioni sportive, mediante partecipazione agli allenamenti e agli eventuali ritiri precampionato, organizzati dalla Società, nonché per la stagione calcistica 2023/2024, alle manifestazioni ufficiali” a fronte di un compenso complessivo di euro 3.600,00.
La Corte ha ritenuto che alla luce delle caratteristiche del rapporto lavorativo ed anche considerata la necessità di tutela per ragioni sociali del peculiare sistema dello sport dilettantistico, non possa ritenersi che il ricorrente, attraverso la conclusione del contratto di collaborazione continuativa e coordinata con l’associazione sportiva, si sia reimmesso nel mercato del lavoro nei termini in cui ciò viene presupposto dalla normativa dell’art.14, comma 3 del D.lgs. 4/2019, cui l’INPS ha inteso dare applicazione, non avendo peraltro il medesimo rapporto prodotto alcun effetto a carico del sistema previdenziale.
Ciò tanto più nell’ambito delle condizioni del rapporto di collaborazione autonoma del ricorrente, la cui prestazione si svolge senza che si verifichino oneri di contribuzione previdenziale, in quanto il compenso è stabilito in misura inferiore ai 5.000,00 euro. La natura del rapporto e la sua disciplina, escludono, cioè, il verificarsi di quelle condizioni (reimmissione effettiva nel mercato del lavoro ed effetti sul sistema previdenziale) che determinano, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata già espressa dalla Corte costituzionale, la legittima applicazione del divieto di cumulo di cui all’art.14, comma 3, del D.L. n.4/2019 come prospettato dalla Corte costituzionale.