Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione n. 163/2024/PAR
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quesito del Servizio Supporto Giuridico, n. 3177 del 30/01/2025
In materia di appalti, l’impegno di spesa è da assumere al momento dell’affidamento o al momento della stipula del contratto? Questo è il quesito che, sostanzialmente, hanno posto due stazioni appaltanti alla Corte dei Conti e al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Nel primo caso, la Corte dei Conti ha esaminato il seguente quesito: se nell’ambito di procedure negoziate/aperte per la scelta del contraente, è corretto procedere come segue: A) L’impegno di spesa segue il perfezionamento dell’obbligazione giuridica (e quindi segue la stipula del contratto), oppure B) L’impegno di spesa precede il perfezionamento dell’obbligazione giuridica (e quindi segue la determina di aggiudicazione e precede la stipula del contratto)?
La Corte ha risposto che con la prenotazione di spesa, l’amministrazione si limita a dare atto che nel bilancio sono state previste e prenotate le risorse necessarie per l’acquisizione della fornitura e che ci si riserva di procedere all’impegno a seguito della stipula con l’aggiudicatario, senza in ogni caso potersi legittimare il completamento della procedura di spesa sino a che il titolo per l’impegno non sia completamente maturato (cfr. delibera Sezione regionale di controllo per la Campania, n. 77/2018/PAR). Il titolo giuridico alla base dell’impegno definitivo della spesa, d’altronde, non è il provvedimento di aggiudicazione, ma solo ed esclusivamente il contratto. È solo il contratto, difatti, che determina l’incontro delle volontà delle parti allo scopo di costituire tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 cod. civ.). è solo con il contratto, quindi, che si verifica quanto previsto dall’articolo 183, comma I, TUEL, determinandosi un’obbligazione “giuridicamente perfezionata”, in relazione alla quale “è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza”. Di conseguenza, il procedimento giuscontabile corretto è quello indicato sub a) dall’ente, e dunque quello in cui la stipula del contratto precede la trasformazione della prenotazione delle risorse in impegno definitivo
Nel quesito al MIT, invece, si verteva in tema di affidamento diretto, dove la determina a contrarre è di solito un unico atto con l’aggiudicazione. Il quesito era il seguente: premesso che ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.Lgs 267/2000 l’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente vincolante (contratto o lettera commerciale) perfezionata è determinata la somma da pagare, il soggetto attuatore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio. Si chiede se è corretto impegnare la somma da pagare solo nella determina a contrarre/affidamento che individua l’oggetto, l’importo e il contraente senza dover fare una ulteriore determina d’impegno a seguito della sottoscrizione della lettera commerciale (obbligazione giuridicamente vincolante).
La risposta del Ministero è stata che relativamente al tema posto, fermo restando le disposizioni di cui al d. lgs. n. 267/2000, è corretto quanto da voi ricostruito e la risposta è affermativa sulla base del principio contabile di cui All. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che con l’ultimo aggiornamento dei principi contabili (Commissione Arconet del 17/07/2024) al paragrafo 5.3.14 così dispone: “Nei casi in cui l’avvio del procedimento di spesa comporta direttamente il perfezionamento dell’obbligazione giuridica, ad esempio nei casi di affidamento diretto di cui all’art. 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli stanziamenti di spesa sono immediatamente impegnati sulla base della decisione di contrarre, o atto equivalente di cui all’art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023 e, per gli enti locali, di cui all’art. 192 del TUEL”. Si chiarisce che l’atto amministrativo è l’atto che impegna la stazione appaltante, mentre la sottoscrizione della lettera commerciale rappresenta una modalità di perfezionamento dell’accordo contrattuale. Infatti, come correttamente osservato dal quesito, l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta (art. 17, comma 6, d.lgs. 36/2023).
Quindi per il MIT l’impegno di spesa è da assumere sulla base della decisione a contrarre, non dopo il perfezionamento del contratto (che di solito, nell’affidamento diretto, è concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale), mentre per la Corte dei Conti l’impegno di spesa è da assumere dopo la stipula del contratto.