Confermata la continuità tra il vecchio abuso d’ufficio e la nuova fattispecie di indebita destinazione di denaro pubblico

Corte di Cassazione, Prima sezione penale, sentenza n. 125 dep. 7 febbraio 2025

Ai fini che rilevano nel presente procedimento, occorre considerare se si versi in presenza di una nuova fattispecie di reato o se sia ravvisabile in parte limitati gli effetti dell’abolitio criminis attuato con l’altro provvedimento legislativo, rimanendo punibili (sia pur con un trattamento sanzionatorio più lieve) alcune condotte distrattive già sanzionate ai sensi dell’art. 323 cod. pen.

La soluzione che risulta recepita dall’unico precedente che allo stato risulta intervenuto (Sez. 6, n. 4520 del 23/10/2024, dep. 2025, Felicità) è nel senso che l’introduzione dell’art. 314-bis cod. pen. non ha comportato l’abolitio criminis delle condotte di peculato per distrazione poste in essere senza la violazione di specifiche disposizioni di legge, ma soprattutto che la fattispecie di cui all’art. 314-bis cod. pen. sanziona le condotte “distrattive” che la giurisprudenza di legittimità riferiva all’abrogata fattispecie di abuso di ufficio; resta fermo che l’ambito applicativo del peculato di cui all’art. 314 cod. pen. non risulta modificato.

Tale soluzione appare persuasiva, innanzi tutto alla luce della clausola di salvaguardia contenuta nell’incipit del nuovo art. 314-bis cod. pen. (“Fuori dei casi previsti dall’art. 314”), la quale rivela che il delitto di peculato mantiene i suoi contenuti e che l’art. 314-bis va a operare sulle condotte finora sussunte all’interno dell’art. 323, ossia le distrazioni compatibili con i fini istituzionali dell’ente.

Ne discende che le distrazioni qualificabili prima delle riforme del 2024 come peculato per appropriazione distrattiva, con le quali l’autore ha destinato i beni a finalità esclusivamente private, sottraendoli definitivamente dalla finalità pubblica, non sono, pertanto, suscettibili di diversa qualificazione e, pertanto, restano punibili ai sensi dell’art. 314 cod. pen.

Al contrario, i casi di indebita distrazione di beni che risultino soddisfare, comunque, interessi pubblici coesistenti con il perseguimento di interessi privati, ovvero che non comportano la perdita per la pubblica amministrazione, già punite come forme di abuso di ufficio, restano punibili ai sensi del nuovo art. 314-bis cod. pen., fermo restando che quest’ultima previsione realizza una parziale abolitio criminis, rendendo non più punibili, tra l’altro, le condotte distrattive che non comportino violazione di specifiche disposizioni di legge, da cui non residuano margini di discrezionalità.

Ulteriori forme di abolitio parzialis (in questa sede non rilevanti, alla luce delle peculiarità della condotta, quali rilevate supra) scaturiscono dal fatto che l’art. 314-bis richiede che la destinazione ad uso diverso riguardi beni di cui il pubblico agente ha il possesso o la disponibilità “per ragioni del suo ufficio o servizio”, mentre l’art. 323 cod. pen. richiedeva solo che la condotta fosse realizzata “nello svolgimento delle funzioni o del servizio”.

Inoltre, l’art. 314-bis indica come oggetti materiali solo il “denaro o altra cosa mobile altrui”, lasciando fuori dalla portata applicativa della nuova disposizione altri beni, quali gli immobili o le prestazioni lavorative, che invece possono considerarsi contemplati dal “vecchio” art. 323 cod. pen.

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