Se l’autotutela arriva dopo l’instaurazione del giudizio, la compensazione delle spese di lite è un’ipotesi eccezionale

Corte di Cassazione, sentenza n. 6068 del 6 marzo 2025

L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio rilevando che “la cartella oggetto del reclamo/mediazione è stata oggetto di sgravio da parte dell’Ufficio Territoriale” e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

Orbene, in tema di processo tributario, in caso di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela dell’atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ex art. 15, comma 1, purché all’esito di una valutazione complessiva da parte del giudice, trattandosi di ipotesi diversa quella prevista nel comma 3 dello stesso art. 46, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione, e dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte Cost. n. 274 del 2005. 

In applicazione di tale principio, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 33157 del 29/11/2023 ha confermato la sentenza impugnata che, motivando sul punto, aveva compensato le spese a seguito di cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto impugnato, a cui l’ente locale aveva provveduto appena verificata l’illegittimità, così mostrando una condotta conforme al principio di lealtà ex art. 88 c.p.c. (cfr. altresì, in tal senso, Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3950 del 14/02/2017). 

Nel caso di specie, non è contestato, ma è anzi esplicitamente ammesso, che la pretesa azionata dall’Ufficio con l’intimazione di pagamento fosse fondata su un credito prescritto, così come risulta ex actis che lo sgravio sia stato comunicato dall’Ufficio tramite la costituzione nel giudizio di primo grado e, quindi, allorquando lo stesso era già stato instaurato. E’ sempre necessario, poi, un fatto dimostrativo dell’esercizio, da parte dall’ente impositore, del potere di autotutela, di regola attraverso la comunicazione della avvenuta adozione dei provvedimenti di revoca dell’atto impositivo o di sgravio del ruolo, con la conseguenza che, in difetto dell’avvenuto riscontro positivo dell’Amministrazione, il giudice non può dichiarare la cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13462 del 27/07/2012). 

Dalle considerazioni che precedono deriva che non ricorrevano gravi ed eccezionali ragioni che giustificassero la compensazione, sia pure parziale, delle spese relative al primo grado di giudizio. In accoglimento di entrambi i motivi, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di riconoscere, in favore del ricorrente, con attribuzione in favore del difensore antistatario, delle spese relative al primo grado di giudizio, che vengono liquidate nella misura complessiva di euro 3.500,00 (di cui euro 1.000,00 per la fase di studio, euro 600,00 per quella introduttiva, euro 500,00 per quella di trattazione ed euro 1.400,00 per la fase decisoria), oltre accessori come per legge

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