Chiedere soldi per vestire le salme non ha rilevanza penale

Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n. 41789 dep 13 novembre 2024


Prevede l’art. 358 cod. pen. che «agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio»; la norma in oggetto chiarisce altresì che « per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale ».

La chiara dizione normativa consente di affermare che – al pari della pubblica funzione – l’attività è disciplinata da norme di diritto pubblico ma – a differenza della pubblica funzione – è priva di poteri autoritativi e certificativi; si tratta, dunque, di un tipo di attività che si pone in rapporto di accessorietà nonchè complementarità rispetto alle pubbliche funzioni e che è caratterizzata dallo svolgimento di compiti di rango intermedio tra queste ultime e le mansioni meramente esecutive.

Per espresso dettato normativo, non ricomprende le attività che si risolvono nello svolgimento di mansioni di ordine o in prestazioni d’opera meramente materiale (cfr Sez. Un. n 7959 del 27/03/1992, Delogu, Rv 191172). 

E’ ferma e costante l’affermazione secondo cui non riveste la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio chi è deputato allo svolgimento di attività caratterizzate dalla mancanza di poteri decisionali ovvero dall’assenza di qualsivoglia margine di discrezionalità, e che si esauriscono nello svolgimento di mansioni puramente applicative e/o di compiti semplici solamente materiali o di pura esecuzione (in questo senso v. anche, nella giurisprudenza civilistica, Cass., sez. lav., n. 3106 del 12/04/1990, Rv. 466637).

La qualifica in oggetto è stata, dunque, esclusa in relazione alla posizione di quei soggetti che, privi di mansioni propriamente intellettive e di concetto, anche nell’ambito di enti pubblici (ex multis, Sez. 6, n. 8070 del 02/02/2016, Autuori e altri, Rv. 266314, che ha escluso la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo al commesso del Tribunale, addetto ad attività di mero smistamento e movimentazione dei fascicoli).

Nel caso di specie, X stando alla ricostruzione operata dai Giudici di merito, aveva lo specifico compito di provvedere alla preparazione delle salme, dovendosi occupare della vestizione di esse e di tutte le attività connesse alla preparazione della camera mortuaria. Parimenti è certo in fatto che il predetto X aveva operato pressioni sugli impresari funebri per ottenere l’erogazione indebita di modeste somme di danaro, rifiutandosi- in caso di mancata corresponsione- di vestire “adeguatamente” le salme.

Rebus sic stantibus, non pare revocabile in dubbio che le mansioni, al quale era stato addetto il X e nello svolgimento delle quali lo stesso aveva abusato del ruolo pretendendo danaro non dovuto, consistessero nello svolgimento di attività materiali e meramente esecutive.

Ebbene, dalle superiori premesse, ne consegue che l’attività svolta dal X non consenta in alcun modo di attribuire allo stesso la qualifica di incaricato di pubblico servizio, essendo a tal uopo non significativa né la natura pubblica del rapporto di lavoro né la natura dell’ente, non potendosi prescindere del tutto dal contenuto meramente esecutivo delle mansioni allo stesso affidate.

Per tali ragioni – in assenza della necessaria qualifica soggettiva – la condotta, per quanto deprecabile, non è rilevante agli effetti penali.

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