Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Molise, sentenza n. 24 del 24 aprile 2025
La responsabilità amministrativa non discende tout court dalla mera illegittimità degli atti amministrativi adottati i quali a tali fini ridondano in illiceità dei sottesi comportamenti.
Sulla base delle vedute argomentazioni il convenuto va ritenuto esente da responsabilità, anche se in base alle vincolanti prescrizioni di legge aveva l’obbligo di esperire le previe procedure di mobilità riguardo alle prime due procedure di verticalizzazione, e ha superato il tetto massimo previsto dalla legge e violato il divieto di scorrimento della graduatoria in merito alla terza progressione.
Il Collegio ha considerato che:
– i sopra citati dipendenti erano in possesso del titolo di studio del diploma di laurea, richiesto per l’accesso dall’esterno onde ricoprire la posizione professionale di cat. “D” secondo le disposizioni normative e contrattuali collettive di riferimento;
– essi hanno ricoperto un ruolo ed esercitato una prestazione professionale particolarmente qualificata (istruttori direttivi nel settore tecnico e di vigilanza) per l’effettuazione della quale era richiesto il possesso di uno specifico titolo di specializzazione;
– gli stessi hanno espletato una regolare e selettiva selezione, il cui contenuto appare conforme al dettato normativo, come riconosciuto anche dalla p.a. delegata dal p.m. per lo svolgimento dell’istruttoria contabile.
Ragion per cui, si ripete in assenza di contrarie allegazioni da parte della pubblica accusa o dell’amministrazione di appartenenza, deve reputarsi che l’attività svolta dagli indicati dipendenti abbia prodotto l’utilità che l’amministrazione si attendeva da essi in sede di stipula del contratto di lavoro, e che dunque gli stessi abbiano percepito un corrispettivo coerente con la qualificazione professionale posseduta e con il lavoro svolto. Di conseguenza, non sussiste la responsabilità amministrativa del convenuto in ordine a tali due verticalizzazioni per mancanza, in concreto, del danno erariale, potendo la relativa spesa considerarsi utilmente sostenuta dall’ente di appartenenza.