Al magistrato non si applica direttamente il decreto legislativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Consiglio di Stato, parere n. 323 del 10 aprile 2025

Non sembra alla Sezione che al magistrato ed alla sua peculiare attività possa trovare applicazione sic et simpliciter la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 81 del 2008.

Non può nondimeno negarsi che anche per il magistrato, pur nella configurazione sui generis di funzionario pubblico in regime di diritto pubblico e per la peculiare attività di amministrazione della giustizia, si ponga la questione della tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, maxime per quella parte di attività svolta nel contatto diretto con le parti del processo ovvero nel confronto dialettico con i suoi colleghi in specifici luoghi a ciò espressamente dedicati (luoghi che possono essere considerati – sia pur anch’essi sui generis – di lavoro).

Del resto, seppur sotto il profilo storico l’attenzione alla tutela della salute e dei luoghi di lavoro si sia sviluppata per l’esigenza di apprestare un’adeguata protezione del lavoratore, quale soggetto debole del rapporto di lavoro, nei confronti del datore del lavoro, che usufruisce delle energie lavorative di lavoro del primo e le utilizza esclusivamente a proprio vantaggio nonché per l’intuitiva considerazione che la corrispettività tra prestazioni e salario non copre – se non in modo incompleto, marginale ed insoddisfacente – anche il depauperamento psico – fisico del lavoratore, l’obbligo della sicurezza del lavoratore nella dinamica del rapporto di lavoro ha pieno riconoscimento nelle previsioni costituzionali della tutela della salute quale fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività (ex art. 32), oltre che – con specifico riferimento al lavoro subordinato provato – nell’affermazione della sicurezza e della dignità umana quale limite all’iniziativa economica privata (ex art. 41).

Il principio fissato dall’art. 32 della Costituzione, che riconosce ad ogni individuo (e non solo al lavoratore autonomo o subordinato, privato o pubblico che sia) il diritto alla tutela della salute, contemporaneamente qualificandolo quale interesse della collettività, può e deve essere considerato il fondamento del diritto anche del magistrato alla tutela della salute e della sicurezza dei luoghi in cui esercita la funzione giurisdizionale, posto peraltro che quest’ultima è resa nell’interesse della collettività.

In definitiva è auspicabile un puntuale intervento legislativo che elimini il vuoto normativo che ad avviso della Sezione è riscontrabile nella materia de qua con riferimento alla figura e all’attività del magistrato.

E’ appena il caso di rilevare del resto che l’autonomia e l’indipendenza dei magistrati impone che ogni regolamentazione che incida o possa incidere sullo status magistratuale ed in generale sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura spetta esclusivamente alla legge (art. 108, comma 1, Cost.).

Osserva ancora la Sezione che proprio in considerazione di quanto osservato nei paragrafi sub 5, 6 e 7, e cioè in ragione della necessità che anche al magistrato sia riconosciuta la tutela della salute e dei luoghi di lavoro e che attualmente sul punto vi è una assoluta lacuna normativa, potrebbe verificarsi in concreto l’ammissibilità della applicazione nei suoi confronti, in quanto compatibile e in virtù di un’applicazione estensiva in bonam partem, della disciplina di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.

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