E’ confermato che in caso di attività assolutamente incompatibili, bisogna provare il danno all’amministrazione, altrimenti non vi è danno erariale

Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale d’Appello, sentenza n. 79 del 3 giugno 2025

I più recenti interventi della giurisprudenza contabile, consolidatisi nella sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, in sede di risoluzione di questioni di massima (S.S.R.R., sent. n. 1/2025QM/PROC), poi, ripresi dalla giurisprudenza di appello (I Sez., sent. n. 42/2025, n. 70/2025 n. 72/2025; II Sez., sent. n. 112/2025; III Sez., sent. n. 22/2025, n. 40/2025, n. 66/2025, n. 75/2025, n. 79/2025), che si intendono qui integralmente richiamati, hanno evidenziato che il concetto di attività assolutamente incompatibili deve essere rivalutato alla luce delle nuove esigenze ordinamentali e di sistema, con la conseguenza che occorre in concreto “verificare se effettivamente vi sia stato un danno all’amministrazione di appartenenza del dipendente impegnato in attività esterna derivante dal mancato adempimento dei propri compiti istituzionali e dall’inutile dispersione delle energie lavorative” (S.S.R.R., sent. n. 1/2025QM/PROC).
Dalla documentazione presente in atti risulta che l’appellante ha sempre svolto regolarmente e proficuamente la propria attività di insegnante della scuola elementare, nel periodo in contestazione, senza che l’esercizio dell’asserita attività extrascolastica abbia in alcun modo interferito negativamente sullo svolgimento della funzione di insegnante.
Lo svolgimento di dette attività, per non più di un’ora a settimana, al di fuori dalle fasce orarie di insegnamento, non costituisce, di per sé, in assenza di una prova concreta del danno da violazione del sinallagma contrattuale tra prestazione e retribuzione, un nocumento all’amministrazione di appartenenza. Dagli atti di causa risulta, altresì, che l’interessata ha presentato per ciascun anno scolastico in contestazione richiesta di autorizzazione e che detta autorizzazione sia stata rilasciata dal dirigente scolastico di riferimento. Né si può ritenere che le richieste presentate siano state in qualche modo reticenti riguardo alla corresponsione di compensi o all’assenza di conflitti di interesse con lo status di personale insegnante ovvero alla dinamica dei rapporti e dei ruoli svolti dal marito (da considerare estranei al presente giudizio), in quanto perfettamente aderenti al modulo di dichiarazione all’epoca dei fatti in uso, fermo restando che l’attività svolta, nelle modalità dalla stessa dichiarate e non contestate, risulta del tutto compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio, in assenza di una prova concreta che l’attività ritenuta incompatibile abbia inciso sulla stessa attività di servizio.
Oltre al danno, manca dunque anche l’elemento soggettivo, imputabile alla docente, non essendo sufficientemente comprovato che l’interessata abbia ottenuto la prescritta autorizzazione sulla base di dichiarazioni non veritiere o che la stessa non abbia svolto la propria attività entro i limiti della ridetta autorizzazione.

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