Non contrasta con le norme europee una norma nazionale che impone l’obbligo di vaccinazione ad alcuni lavoratori (nel caso specifico: vaccino Covid)

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 12 giugno 2025 nella causa C‑219/24

Occorre ricordare che, conformemente all’articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE, sia la direttiva 89/391, come risulta dal suo primo considerando, sia la direttiva 2000/54, come previsto dal suo articolo 1, paragrafo 1, secondo comma , stabiliscono soltanto «prescrizioni minime» in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.


Tuttavia, un obbligo di vaccinazione, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, in quanto si aggiunge all’obbligo del datore di lavoro di garantire l’accesso alla vaccinazione, non è, di per sé, idoneo a incidere o limitare la protezione minima garantita dall’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2000/54, letto in combinato disposto con i punti 1 e 2 dell’allegato VII di quest’ultima, né a pregiudicare altre disposizioni di tale direttiva, né la sua coerenza e i suoi obiettivi (v., per analogia, sentenza del 19 novembre 2019, TSN e AKT , C‑609/17 e C‑610/17, EU:C:2019:981, punto 51).
Dai punti da 35 a 48 della presente sentenza emerge che un obbligo di vaccinazione, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che, secondo il giudice del rinvio, deriva dall’articolo 13, paragrafo 2, del TTOS, non rientra nell’ambito di applicazione delle direttive 89/391 e 2004/54. Tale obbligo di vaccinazione non costituisce pertanto un’«attuazione» del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, Azienda Ospedale-Università di Padova , C‑765/21, EU:C:2023:566, punto 44).
Ne consegue che una disposizione nazionale, come l’articolo 13, paragrafo 2, del TTOS, esula dall’ambito di applicazione della Carta e non può, pertanto, essere valutata alla luce delle disposizioni di quest’ultima, in particolare dell’articolo 3, paragrafo 1, o dell’articolo 31, paragrafo 1.
Di conseguenza, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/391, nonché l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2000/54, letti in combinato disposto con i punti 1 e 2 dell’allegato VII di quest’ultima, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale un datore di lavoro può esigere che i lavoratori con i quali ha stipulato un contratto di lavoro siano vaccinati se esposti a un rischio biologico.

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