Il diritto di accesso civico generalizzato e i documenti delle gare di appalto: i segreti commerciali e la privacy non bloccano l’ostensione

TAR Lombardia, sentenza n. 1791 del 22 maggio 2025


Occorre ribadire che dinanzi a istanze di accesso civico generalizzato in cui vengano in rilievo ipotesi tanto di violazione di un segreto tecnico o commerciale dell’offerente, quanto di pregiudizi agli interessi economici e commerciali, l’ordinamento attribuisce all’Amministrazione un potere prettamente discrezionale di ponderazione.

Potere che, come ben osserva la giurisprudenza amministrativa sopra citata, si configura nell’esercizio di un’attività valutativa, da effettuarsi con la tecnica del bilanciamento, tesa a verificare la sussistenza o meno di un pericolo di concreto pregiudizio per gli interessi tutelati dal Legislatore dall’art. 5 bis, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013 e dall’art. 35, comma 4, lett. a) del Codice dei Contratti pubblici (arg. ex. T.A.R. per la Sicilia – Palermo, sez. IV, n. 539 del 2025 cit.).
L’Ente, invero, nella nota del 4 marzo 2025 ha acriticamente fatto rinvio al contenuto dell’opposizione dei ditta X, senza avvedersi che:
a) con riferimento ai presunti pregiudizi agli interessi commerciali ed economici nonché ai relativi segreti commerciali, la controinteressata non ha fornito alcuna dimostrazione in ordine alla capacità pregiudizievole di tutti i dati presenti nei contratti di collaborazione, limitandosi a generiche affermazioni in ordine alla protezione dei dati personali dei terzi e alla lesione dei propri interessi economici e commerciali;
b) sarebbe stata, comunque, possibile un’ostensione parziale ai sensi dell’art. 5 bis, comma 4 del D.lgs. n. 33/2013 della documentazione richiesta per mezzo della tecnica dell’oscuramento delle parti del documento passibili di determinare tanto una lesione alla riservatezza delle terze parti coinvolte quanto un pregiudizio all’organizzazione commerciale sul territorio della società.
Segnatamente, occorre ricordare che, con riferimento alla lesione degli interessi commerciali ed economici, secondo la più autorevole giurisprudenza:

  • nessuna esigenza di riservatezza “aziendale” potrà essere tale da sottrarre all’accesso i dati economici che non siano così inestricabilmente avvinti a quelli tecnici da costituire parte di un segreto industriale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 17 marzo 2017, n. 1213);
  • l’esercizio del diritto di accesso non può essere escluso adducendo generiche ragioni di riservatezza industriale o commerciale, ma solo in presenza di specifiche informazioni di carattere segreto o riservato, ove comunque afferenti al know-how aziendale, secondo la comprovata e motivata opposizione all’accesso sollevata dal controinteressato (cfr. T.R.G.A. Trento, sez. I, 19 aprile 2023, n. 59).

Tale prospettazione trova, peraltro, conforto nella duplice circostanza per cui:
a) la giurisprudenza amministrativa ammette che l’istanza di accesso civico generalizzato possa essere rivolta anche per l’ostensione dei contratti di subappalto (cfr. ex multis, T.A.R. per la Lombardia – Milano, sez. IV, 3 luglio 2023, n. 1695; T.A.R. per la Campania – Napoli, sez. I, 25 luglio 2024, n. 4380); sicché, rappresentando i contratti di collaborazione una modalità alternativa al subappalto, questi non possono essere esclusi di per sé dall’ambito applicativo dell’accesso ex art. 5 bis;
b) la stessa controinteressata, peraltro, ha previsto l’oscuramento parziale dei contratti nell’opposizione, seppur in via subordinata, predisponendo all’Amministrazione una cartella con i documenti già opportunamente oscurati; sicché non sussiste nel caso di specie alcuna difficoltà pratica per l’Amministrazione alla trasmissione della documentazione richiesta alla ricorrente.
La domanda di accesso, alla luce delle superiori considerazioni e nei termini sopra esposti, deve dunque essere accolta e, per l’effetto, devono essere annullate le note di diniego gravate nel presente giudizio del Comune di Milano del 3 febbraio 2025 e 4 marzo 2025.

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