In materia di malpractice medica, è dovuta sia la comunicazione dell’avvio di trattative stragiudiziali, sia quella successiva dell’instaurazione del giudizio; l’una non esclude l’altra

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Liguria, sentenza n. 54 del 18 giugno 2025

I convenuti osservano che l’effettiva tutela del diritto di difesa rende necessarie plurime e distinte comunicazioni, relative alle diverse fasi e modalità concretamente attivate per la risoluzione di una controversia in materia di responsabilità medica. In tal modo, il Policlinico, sopravvenuto il fallimento del tentativo di risoluzione bonaria, era obbligato a comunicare l’instaurazione del giudizio per accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696-bis c.p.c., nonché l’iniziativa giudiziale esperita con successivo atto di citazione.

La tesi della difesa va condivisa.

La tutela delle ragioni dell’esercente la professione sanitaria in confronto dell’amministrazione danneggiata che intenda rivalersi delle somme pagate al terzo e del Pubblico ministero presso la Corte dei conti che agisca per l’accertamento della responsabilità amministrativa è collegata all’adempimento dell’obbligo di comunicazione da parte della struttura sanitaria o dell’impresa di assicurazione dell’atto introduttivo del giudizio e dell’avvio delle trattative stragiudiziali, con invito a prendervi parte. In guisa che, se lo ritenga, l’esercente la professione sanitaria può prender parte al giudizio promosso dal danneggiato e basato sulla sua responsabilità.

La disposizione che si considera, inoltre, attribuisce distinta rilevanza, ancorché analoga nei contenuti, alla comunicazione circa l’instaurazione del giudizio proposto dal danneggiato, ovvero circa l’avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato; è evidente che non si tratta di obblighi alternativi, ma della rilevanza di un coordinato dovere di comunicazione riferito alle situazioni, strutturalmente diverse, accomunate dalla necessità di consentire all’esercente la professione sanitaria di prender parte, rispettivamente, al giudizio di merito instaurato in confronto della struttura sanitaria o dell’impresa di assicurazione, ovvero alle trattative indotte dalla retrostante vicenda e preordinate alla definizione del rapporto tra struttura e terzo danneggiato attraverso il conseguimento del risarcimento del danno. 

In definitiva, l’azienda sanitaria ha provveduto alla comunicazione in merito alla richiesta risarcitoria del paziente danneggiato ed al contestuale invito a partecipare al tentativo di definizione bonaria della vertenza con nota del 25 novembre 2019, cui non ha fatto seguito altra comunicazione in ordine ai procedimenti giudiziari instaurati dal danneggiato; sicché, l’inadempimento del relativo obbligo, previsto dall’art. 13 della legge 8 marzo 2017, n. 24, comporta la preclusione dell’ammissibilità dell’azione di responsabilità amministrativa attualmente esercitata.

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