Le mansioni superiori dànno diritto al pagamento della differenza di trattamento economico anche nel pubblico impiego

Corte di Cassazione, sentenza n. 18877 del 10 luglio 2025

L’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, così come prima l’art. 56 del d.lgs. n. 29 del 1993, disciplina due diverse ipotesi di espletamento di mansioni superiori: la prima (comma 2) legittima, perché temporanea e giustificata da «obiettive esigenze di servizio»; la seconda (comma 5), non consentita, perché avvenuta «al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2». Di questo secondo tipo di assegnazione a mansioni superiori la disposizione di legge sancisce la nullità, ma con diritto del lavoratore al pagamento della «differenza di trattamento economico con la qualifica superiore» (e con responsabilità erariale del dirigente che abbia disposto l’illegittima assegnazione a mansioni superiori «con dolo o colpa grave»). L’ipotesi qui in esame è chiaramente la seconda (comma 5), perché il ricorrente venne illegittimamente assegnate a mansioni corrispondenti alla categoria superiore per un lungo periodo pluriennale, sicuramente al di fuori delle temporanee esigenze di servizio previste e consentite dal comma

Da ciò consegue che l’invocato art. 28 comma 6 del CCNL Sanità 1999 non trova diretta applicazione nel caso di specie, perché quella disposizione contrattuale completa la disciplina delle mansioni prevista dall’art. 56, commi 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 29/1993 (ora art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001). Non viene richiamato il comma 5 dell’art. 56 e ciò coerentemente con il fatto che la disciplina contrattuale integra quella della legge statale «per la parte demandata alla contrattazione». E nel comma 6 dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 (così come prima nell’analogo comma 6 dell’art. 56 del d.lgs. n. 29 del 1993) si legge che « i … contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4». La questione si pone, quindi, direttamente al livello della interpretazione dell’art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale dispone sinteticamente che «al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore», con implicito riferimento – in mancanza di altre indicazioni – al medesimo trattamento già menzionato nel precedente comma 4, ove si legge, non meno sinteticamente, che «il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore».

Ebbene, l’interpretazione proposta dal ricorrente – sia pure attraverso la valorizzazione della disposizione del contratto collettivo che non è direttamente applicabile al suo caso – è quella più corretta, perché è aderente al concetto di differenza di trattamento economico tra qualifiche, e quindi tra previsioni normative astratte, e non tra quanto normativamente previsto per una qualifica e quanto concretamente versato a titolo di retribuzione a un determinato lavoratore.

Né vi è ragione di ravvisare, nel riconoscimento del diritto alla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due categorie, una «ingiustificata locupletazione», come paventato nella sentenza impugnata. Infatti, la maggiorazione retributiva rispetto al reddito percepito si giustifica proprio perché quel reddito sarebbe stato dovuto anche per lo svolgimento di mansioni corrispondenti al proprio inquadramento; sicché lo svolgimento, invece, di mansioni riconducibili alla categoria superiore rappresenta, di per sé, una valida giustificazione per un pagamento ulteriore.

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