Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 10 luglio 2025 nella causa C‑715/23
Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19 della direttiva 2014/23 debba essere interpretato nel senso che l’attività di gestione di una farmacia, la cui parte essenziale consiste nella fornitura, dietro retribuzione, di medicinali per uso umano, soggetti o meno a prescrizione medica, nonché nella prestazione di consulenza in merito all’uso corretto e sicuro dei medicinali stessi, rientra nella nozione di «servizi sociali e altri servizi specifici», di cui al citato articolo 19.
Al riguardo, occorre rilevare che da un’analisi testuale dell’allegato IV della direttiva 2014/23 risulta che nella categoria dei «[s]ervizi sanitari, sociali e servizi correlati», contenuta in tale allegato, figurano i servizi corrispondenti ai codici da 85000000-9 a 85323000-9 della nomenclatura Common Procurement Vocabulary (CPV). Poiché i servizi farmaceutici corrispondono al codice CPV 85149000-5, detti servizi devono pertanto essere considerati come facenti parte dei servizi specifici, ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2014/23.
Inoltre, l’articolo 19 della direttiva 2014/23 prevede un regime particolare per le concessioni riguardanti i «servizi sociali e altri servizi specifici». Infatti, tale direttiva prevede un «regime alleggerito» per tali servizi, come precisato al suo considerando 36, dal momento che detti servizi sono esentati dall’applicazione integrale della direttiva stessa.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2014/23, solo gli obblighi previsti dall’articolo 31, paragrafo 3, nonché dagli articoli 32, 46 e 47 di quest’ultima si applicano alle concessioni per i servizi sociali e gli altri servizi specifici, il cui elenco è contenuto nell’allegato IV di tale direttiva.
In particolare, da un lato, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono tenuti a rendere nota l’aggiudicazione prevista unicamente mediante un avviso di preinformazione che, conformemente all’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva stessa, contiene le informazioni di cui all’allegato VI di quest’ultima.
D’altro lato, gli avvisi di aggiudicazione delle concessioni, previsti all’articolo 32 della medesima direttiva, possono essere raggruppati su base trimestrale e devono contenere le informazioni di cui all’allegato VIII di quest’ultima qualora riguardino servizi siffatti.
Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio, in un primo momento, stabilire se l’autorizzazione alla gestione di una farmacia, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, corrisponda a una concessione ai sensi della direttiva 2014/23 e, se del caso, se tale concessione sia soggetta al regime semplificato di aggiudicazione istituito dall’articolo 19 della stessa (v., in tal senso, sentenza del 1º agosto 2022, Roma Multiservizi e Rekeep, C‑332/20, EU:C:2022:610, punto 96).
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 19 della direttiva 2014/23 deve essere interpretato nel senso che l’attività di gestione di una farmacia, la cui parte essenziale consiste nella fornitura, dietro retribuzione, di medicinali per uso umano, soggetti o meno a prescrizione medica, nonché nella prestazione di consulenza in merito all’uso corretto e sicuro di detti medicinali, rientra nella nozione di «servizi sociali e altri servizi specifici», di cui al citato articolo 19