Consiglio di Stato, sentenza n. 6284 del 17 luglio 2025
Secondo l’orientamento prevalente, che il Collegio condivide, occorre distinguere l’ipotesi in cui la prova pratica richieda il contatto diretto tra il candidato e la Commissione (in modo che quest’ultima possa accertare la tecnica di intervento mediante visione diretta), sicché l’anonimato è impossibile, dai casi in cui la prova pratica consista in un mero elaborato scritto, nei quali non vi è ragione alcuna per non dare piena applicazione al principio di cui si discute (cfr. Cons. St., sez. V, 25 settembre 2007, n. 4925; Cons. St., sez. V, 3 febbraio 2006, n. 417; Cons. St., sez. V, 2 marzo 2000, n. 1071; T.A.R. Lombardia, sede di Milano, sez. III, 4 febbraio 2019, n. 244; T.A.R. Umbria, sez. I, 7 aprile 2016, n. 332; T.A.R. Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, sez. I, 28 marzo 2013, n. 181) e, conseguentemente, anche al caso di specie” (Cons. St. n. 3323 del 2019).
In sintesi, ciò che rileva affinché la prova pratica scritta sia dispensata dall’obbligo dell’anonimato non è né la sua formale qualificazione di “prova pratica”, né tanto meno la sua stretta correlazione ad una prova orale.
Ciò che veramente rileva sono le concrete modalità con cui tale prova pratica deve essere svolta in base alla lex specialis.
Il quid iuris consiste nell’esistenza (o meno) di uno iato temporale tra l’effettuazione della prova pratica scritta e il successivo colloquio orale; se tale iato esiste e viene impiegato dalla Commissione per assegnare un voto all’elaborato scritto (nel quale si è concretata la prova pratica), l’obbligo dell’anonimato è sicuramente applicabile.