Corte di Cassazione, sentenza n. 23185 del 12 agosto 2025
Il lavoratore era stato licenziato perché non aveva svolto assistenza all’invalido per il quale aveva preso permesso (tra l’altro, è stato fotografato al mare tra le ore 8:00 e le 13 con il figlio, in due giorni di agosto su tre di assenza per permesso, come era emerso da un’attività di pedinamento in relazione investigativa, però mai depositata in giudizio), la corte territoriale ha ritenuto che il datore non avesse provato che il lavoratore non si fosse recato dalla madre per l’assistenza dopo le ore 19:00 e nelle ore notturne ed ha riscontrato varie lacune dell’attività di sorveglianza.
La Suprema Corte, confermando il verdetto di secondo grado, ha ricordato preliminarmente che l’onere della prova in materia circa l’uso improprio o fraudolento da parte del lavoratore dei permessi cui ha diritto -quale fatto posto a fondamento del licenziamento per giusta causa o della sanzione disciplinare irrogata dal datore- è a carico del datore di lavoro e che, nella specie, tale onere non è stato adempiuto. Per converso, la corte territoriale ha valutato sulla base dell’ampia istruttoria espletata che il lavoratore abbia dimostrato l’effettività dell’assistenza prestata al proprio familiare, in particolare durante le ore notturne nelle quali era necessaria la detta assistenza per la particolari ragioni mediche indicate dai testimoni; sul piano giuridico, poi, si osserva che non è richiesto che l’assistenza debba essere prestata necessariamente in corrispondenza dell’orario di lavoro che il lavoratore avrebbe dovuto svolgere, posto che si tratta di diritto del lavoratore che non ha siffatta limitazione temporale nella legge