Il convenuto X all’epoca dei fatti era preposto proprio alla gestione effettiva dei trattamenti concernenti le deliberazioni della Giunta regionale; questi, come già sopra esposto, nello svolgimento delle proprie funzioni dirigenziali, interloquendo direttamente con il Garante della privacy, ha insistito per la legittimità della diffusione dei dati personali nel sito web istituzionale con riferimento alla pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale.
Ed è proprio anche a questo comportamento del convenuto X che si deve la protratta pubblicazione sul sito on line delle deliberazioni di Giunta regionale oggetto di contestazione da parte del Garante della privacy; il X, infatti, sebbene comunicasse l’avvenuta rimozione dal sito della deliberazione n. 1016 (e, d’altra parte, per l’inosservanza di provvedimenti del Garante l’art. 170 del Codice della privacy prevedeva la responsabilità penale), ingiustificatamente si contrapponeva al Garante in ordine alla seconda prescrizione, perpetrando il sistema di pubblicazione contestato dal Garante stesso.
Pertanto, si deve ritenere l’esistenza del nesso eziologico fra la condotta del convenuto X e l’esborso successivamente sostenuto dall’Ente; infatti, se la Regione avesse posto rimedio nei termini richiesti dal Garante, dando adempimento integrale alle prescrizioni impartite, il Garante medesimo non avrebbe potuto legittimamente sanzionarla. Non può non evidenziarsi, inoltre, che, in ogni caso, non avendo la Regione impugnato il provvedimento del Garante n. 182/2015, avrebbe dovuto eseguirlo per non incorrere nella sanzione.
Ne deriva che in capo al convenuto X, proprio in relazione allo specifico ruolo dirigenziale ricoperto, era rinvenibile, all’epoca dei fatti, la responsabilità circa la pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale sul sito web istituzionale e che, proprio in virtù di tale responsabilità, il medesimo avrebbe dovuto attivarsi per adempiere integralmente alle prescrizioni del Garante; invece, come si è rappresentato, non solo non si è attivato in tal senso ma, al contrario, si è attivato, con la nota del maggio 2015, nel senso di insistere sulla legittimità della diffusione dei dati personali nel sito con riguardo alle deliberazioni di Giunta regionale, opponendosi, in tal modo, alle stesse prescrizioni del Garante.
Quanto all’elemento soggettivo, si ritiene ravvisabile, in relazione alla condotta del convenuto X, la colpa grave; infatti, il suo inserimento all’interno della scansione procedimentale, attraverso l’interlocuzione diretta con il Garante, si è sostanziato in una ingiustificata e colpevole resistenza opposta alle prescrizioni e alle contestazioni formulate dal Garante medesimo allo scopo della riconduzione a liceità dei trattamenti dei dati personali contenuti nelle deliberazioni della Giunta regionale pubblicate sul sito web della Regione.
Peraltro, occorre, altresì, evidenziare che l’elemento soggettivo della colpa grave in capo al convenuto X si evince anche dalla circostanza che questi interloquisce con il Garante nel maggio 2015, quando, cioè, era già stata presa in considerazione dal Garante medesimo la “possibilità” dell’irrogazione della sanzione alla Regione (formalizzata con il provvedimento 182 del 10 aprile 2015), ossia quando ancora la Regione ben poteva evitare la sanzione per la seconda prescrizione di cui è causa.
Quanto alla quantificazione dell’importo del danno da ricondurre alla condotta gravemente colposa del convenuto X, la Procura contabile ha chiesto la condanna ad euro 25.000,00.
Sul punto, il Collegio ritiene che, ferma restando la colpa grave e la responsabilità del convenuto nella causazione del dannoIl Collegio ritiene di avvalersi del potere di riduzione dell’addebito riducendo il quantum della condanna nei confronti del convenuto X ad un importo pari a circa il trenta per cento di quello contestato.