Quando sono esecutive le delibere? Dopo 10 giorni dal termine iniziale della pubblicazione, o dopo 10 giorni dal termine finale della pubblicazione? Si pronunciano le Sezioni Riunite


Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sentenza n. 14/2025/EL del 19/08/2025


La deliberazione della sezione regionale della Corte che è stata impugnata fonda la propria determinazione circa l’intempestiva approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del Comune sul fatto che il termine perentorio di novanta giorni, “dalla data di esecutività della delibera” che ha disposto il ricorso alla procedura di riequilibrio, previsto dall’art. 243-bis, co. 5, d.lgs. n. 267 del 2000, doveva essere computato dal 10 agosto 2024, anziché dal 16 agosto 2024, come invece sostenuto dall’Ente. Questo, per la ragione che la delibera di Consiglio n. 23 del 30 luglio 2024 sarebbe divenuta esecutiva, a norma dell’art. 134, co. 3, d.lgs. n. 267 del 2000, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, mentre nessuna incidenza rivestirebbe il decorso del periodo di quindici giorni di pubblicazione all’Albo pretorio, previsto dall’art. 124 del medesimo TUEL, la cui funzione è limitata alla presunzione di conoscenza dell’atto da parte dei terzi.

Tuttavia, come evidenziato sia dal ricorrente che dalla Procura, tale orientamento interpretativo non può dirsi univocamente condiviso. In senso contrario militano alcune accennate pronunce, tanto del Giudice civile quanto di quello amministrativo. La sentenza della Cassazione civile, Sez. I, 3 maggio 1999, n. 4397, afferma, per esempio, “alla scadenza del quindicesimo giorno il subprocedimento di pubblicazione è perfezionato e le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità, alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione, divengono esecutive se non siano già state dichiarate immediatamente eseguibili”. In senso analogo, il T.A.R. Sardegna (sentenza n. 709/2022), che ha rilevato come “il computo iniziale dei 10 giorni debba compiersi con riferimento al termine della pubblicazione da effettuarsi per 15 giorni” e il T.A.R. Campania, Napoli (sentenza n. 5463/2016), che ha evidenziato come, a norma dell’art. 134, co. 3, d.lgs. n. 267 del 2000, le delibere non soggette a controllo diventano esecutive il decimo giorno dopo la pubblicazione. Analoga l’opinione del Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, che, con il parere 13 settembre 2006, si è espresso nel senso che il computo iniziale dei dieci giorni, previsti dall’art. 134, co. 3, TUEL, deve compiersi con riferimento alla conclusione della pubblicazione ex art 124, co. 1, da effettuarsi per quindici giorni. Anche la Sezione regionale di controllo per la Campania, nella deliberazione n. 104/2018, richiamata la propria precedente pronuncia n. 274/2013, che aveva evidenziato l’esistenza di due orientamenti ermeneutici sul punto, ha ritenuto che il termine di dieci giorni, ex art. 134, co. 3, TUEL, decorra dallo spirare del termine di pubblicazione di quindici, di cui al precedente art. 124.

Di conseguenza, l’esecutività delle delibere che approvano i piani di riequilibrio, ex art. 243-bis TUEL, decorre dalla conclusione del termine di venticinque giorni dalla pubblicazione. Indurrebbe a tanto la considerazione che i due termini svolgono le diverse funzioni di pubblicità notizia (art. 124) e di consolidamento dei profili esecutori (art. 134), per cui l’esecutività passa dallo spirare di entrambi.

A fronte di un quadro interpretativo non univoco, stante la persistenza di indirizzi giurisprudenziali differenti, che non possono dirsi superati, come ha evidenziato la Procura generale, appare sostenibile un affidamento nella correttezza dell’interpretazione elaborata dal Ministero dell’Interno e da parte della giurisprudenza civile, amministrativa e contabile.

Vi sono, invero, solidi argomenti che militano a favore della tesi seguita dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia (su cui ci soffermerà a breve), ma, come sottolineato anche dalla Procura generale, non si può affermare che la lettura sulla quale il Comune ha fondato il proprio affidamento sia destituita di ragioni, anche in virtù del fatto che non è intervenuta una statuizione, munita di auctoritas dalla legge, tale da comporre il contrasto (in particolare, ai fini delle decisioni adottate dalla magistratura contabile, ex art. 17, co. 31, d.l. n. 78 del 2009, convertito dalla l. n. 102 del 2009, o art. 6, co. 4, d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, ovvero ex art. 8 del d.lgs. n. 174 del 2016)

Le Sezioni Riunite hanno quindi concluso che, come ritenuto dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia nella pronuncia n. 260/2024/PRSP, al fine di individuare la data di esecutività della delibera dell’ente locale di ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale (art. 243-bis TUEL, in particolare ai fini del conteggio del termine “perentorio” di adozione del piano di cui al comma 5), occorre fare riferimento all’art. 134 del TUEL, norma che, pur necessitante di una integrale riscrittura (come tutto il Titolo VI, Capo I, del TUEL, facendo ancora menzione delle competenze dei Comitati regionali di controllo, e relativa procedura ed effetti), al terzo comma dispone che “le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale” (inciso che fa riferimento, appunto, all’abrogato controllo, da anni, da parte dei Co.re.co.) “diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione”. Si tratta della disposizione che, pur con i limiti ora evidenziati, detta la disciplina dell’acquisizione dell’esecutività delle delibere degli enti locali (in particolare, per quanto interessa in questa sede, di quelle del Consiglio di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ex art. 243-bis, co. 1 e 5, TUEL).
Sull’esecutività dell’atto non risulta, invece, avere incidenza, in base al tenore letterale della norma, il decorso del periodo di quindici giorni di pubblicazione in albo pretorio, previsto dall’art. 124 del 25 TUEL. Diversa, infatti, come sottolineato dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, appare la ratio sottesa alle due previsioni: l’art. 134 è volto a stabilire la data certa di esecutività dell’atto, quale attitudine del provvedimento amministrativo a produrre effetti e ad essere portato ad esecuzione; l’art. 124 realizza la pubblicità presso i terzi, mediante presunzione di conoscenza dell’atto da parte dei cittadini per effetto del decorso del termine di quindici giorni da quello di pubblicazione (in termini T.A.R. Lazio, Roma, Sez. n. 10791/2024 e varie recenti pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, come Campania n. 68/2021/PRSE, n. 80/2019/PRSP e n. 23/2020/PRSP).

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