Il TAR annulla la procedura della Regione Lombardia per il riconoscimento delle qualifiche sanitarie conseguite all’estero


TAR Lombardia, sentenza n. 2941 del 15 settembre 2025


La Federazione Nazionale Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo) aveva impugnato la Deliberazione di Giunta Regionale della Regione Lombardia n. XII/3392 dell’11 novembre 2024, avente ad oggetto “ulteriori disposizioni in merito all’esercizio temporaneo della professione sanitaria in base a una qualifica professionale conseguita all’estero
Il giudice amministrativo ha ritenuto fondate le censure con le quali si deduce l’illegittima applicazione che dell’art. 15 del d.l. 34/2023 ha fatto Regione Lombardia, mediante la DGR impugnata e, per questa via, la violazione dei profili sostanziali disciplinati dal d.lgs. n. 206/2007.
La Regione, come condivisibilmente contestato dalla ricorrente, ha ecceduto i limiti della deroga prevista dall’art. 15 ed in sostanza ha introdotto una disciplina alternativa a quella dettata dal legislatore nazionale, che oblitera in concreto la verifica sostanziale delle competenze dei professionisti con qualifiche conseguite all’estero.
Infatti, per la deliberazione impugnata la procedura di riconoscimento:
– può avvenire per alcune specializzazioni, sulla base di una circostanza che è meramente “numerica” e legata all’asserita “crisi delle specializzazioni mediche che nel 2024 ha registrato un elevato tasso di posti messi a bando non coperti”;
– può prescindere dall’iscrizione in un albo professionale, che si ritiene possa essere sostituita da una dichiarazione di valore vidimata dall’Autorità diplomatica o consolare italiana;
– può essere fondata su una verifica meramente cartolare e teorica, basata sul confronto tra piani didattici;
– può essere comunque svolta in caso di mancata correlazione tra specializzazione estera e quella italiana, compensando gli eventuali anni di tirocinio specializzante previsti dalla normativa italiana con generici anni di anzianità di servizio in ospedale, riconosciuti dal paese di provenienza;
– è completata sulla base della conformità della domanda presentata con lo schema generato sulla piattaforma informatica “Bandi e servizi” di Regione Lombardia.

In altre parole, la deliberazione impugnata non si è limitata a derogare ai profili procedurali, in modo da ottenere un più veloce inserimento dei professionisti sanitari stranieri nel sistema nazionale, in coerenza con la previsione dell’art. 15 del d.l. 34/2023, ma ha introdotto una disciplina derogatoria rispetto alle previsioni degli artt. 17, 22, 23 e 24 del d.lgs. n. 206/2007, permettendo l’esercizio della professione a prescindere dalle verifiche attitudinali, di competenza e di capacità sostanziali prescritte dal legislatore nazionale e che risultano irrinunciabili in vista della tutela del valore fondamentale della salute di cui all’art. 32 Cost..

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