Tribunale di Treviso, sentenza n. 1281 del 12 settembre 2025
La ricorrente chiedeva di accertare l’illegittimità della pretesa dell’ULSS di ottenere la restituzione dei ticket sanitari incassati per prestazioni ambulatoriali erogate in esubero rispetto al budget annuale assegnato e, per l’effetto, di condannare l’ULSS alla restituzione della somma di € 13.958,55, già oggetto di compensazione.
Il fulcro del presente giudizio è stabilire se la struttura privata accreditata abbia il diritto di trattenere la quota di compartecipazione alla spesa (ticket) versata dal paziente per prestazioni erogate oltre il tetto di spesa annuale.
La risposta, alla luce della normativa e degli accordi contrattuali, è negativa.
L’argomento principale di , secondo cui il trattenimento del ticket non comporterebbe un aggravio per la finanza pubblica, si fonda su un presupposto errato circa la natura del ticket stesso. Esso non è un corrispettivo privato per la prestazione, ma una modalità di compartecipazione del cittadino alla spesa del Servizio Sanitario Regionale. La struttura accreditata non è la beneficiaria finale di tale somma, ma agisce come un semplice delegato all’incasso per conto dell’ente pubblico.
Il rapporto tra l’e la struttura privata è regolato da un accordo contrattuale che trova il suo fondamento nella programmazione regionale, la quale fissa, per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica, un budget vincolante definito come “tetto finanziario massimo attribuito e non superabile”.
Ogni prestazione erogata in esubero si colloca, per definizione, al di fuori del rapporto in convenzione
con il sistema pubblico. Se la prestazione è al di fuori di tale rapporto, la struttura non ha titolo per incassare per conto del SSR una somma, il ticket, che a quel sistema appartiene.
Peraltro, avallare la condotta della struttura accreditata integrerebbe un danno erariale. L’affermazione della ricorrente secondo cui l’utenza beneficerebbe di prestazioni sanitarie ulteriori senza alcun aggravio del bilancio pubblico è solo parzialmente corretta. Se la struttura ricorrente, raggiunto il proprio limite di budget, non avesse erogato tali prestazioni, i pazienti si sarebbero rivolti ad altre strutture pubbliche o private convenzionate che operavano ancora entro i limiti del proprio budget. In tal caso, il avrebbe correttamente incassato il ticket di compartecipazione alla spesa. L’attività extra-budget di, pertanto, ha di fatto sottratto all’erario un’entrata che sarebbe stata altrimenti garantita, configurando un ammanco per il bilancio regionale