Corte di Cassazione, ordinanza n 25493 del 17 settembre 2025
Nella lunga citazione tratta dalla sentenza impugnata è evidente il richiamo all’antica disputa sulla natura della mediazione, ossia se essa abbia natura contrattuale (v., ex multis, Cass., sez. III, 20 agosto 2009, 18154), o si tratti di fattispecie di matrice non negoziale collegata all’attività del mediatore, funzionale rispetto alla conclusione del contratto, autonomamente disciplinata dalla legge e scaturente dalla semplice opera di intermediazione.
Da ciò consegue che, quando questa viene svolta a favore di un ente pubblico, il mediatore ha diritto al compenso, senza che per il conferimento dell’incarico sia necessaria la forma scritta, che resta obbligatoria per la stipulazione dei contratti da parte degli enti pubblici (Cass., Sez. III, 25 ottobre 1991, n. 11384).
Dalla natura non negoziale della mediazione, in quanto derivante dalla prestazione di un attività materiale, ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione non è dunque necessaria l’esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca del contraente, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l’attività del mediatore e se ne sia avvantaggiato (v., Cass., sez. II, 14 maggio 2018, n. 11656; Cass., sez. III, 9 dicembre 2014, n. 25851; Cass., sez. III, 22 ottobre 2010, n. 21737; v. altresì Cass., sez. II, 26 agosto 2019, n. 21712, a proposito della non imprescindibilità di un preventivo incarico, assumendo rilievo “una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto”, fermo restando che l’apporto causale del mediatore deve apprezzarsi in termini di adeguatezza causale, v. Cass., sez. II, 8 aprile 2022, n. 11443; Cass., sez. II, 2 febbraio 2023, n. 3165; Cass., sez. II, 8 gennaio 2024, n. 538; Cass., sez. II, 24 gennaio 2024, n. 2389).
Sulla scia di tale statuizione più di recente, proprio in una vicenda relativa a un incarico di mediazione conferito da un ente pubblico non economico, è stato statuito da questa Corte che la mediazione tipica “ricade tra gli atti a forma libera, per i quali non è prevista la forma scritta ad substantiam, atteso che il rapporto che si viene a creare non ha natura necessariamente contrattuale, ma costituisce atto giuridico in senso stretto, inserito nella categoria dei rapporti contrattuali di fatto o contatti sociali Corte di Cassazione – copia non ufficiale rilevanti, rispetto ai quali l’incarico non ha portata dirimente” (v. Cass., sez. II, 27 luglio 2022, n. 23422).