Agenzia delle Entrate, risposta n. 260 del 7 ottobre 2025
L’Ente PA istante chiede chiarimenti, in ordine alla debenza dell’imposta di bollo, per la richiesta di immatricolazione di una piattaforma idraulica di sollevamento per servizi antincendio e di soccorso, presentata in ottemperanza all’obbligo di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all’Istituto, per la quale l’unità operativa territoriale dell’Istituto ha richiesto all’Istante il versamento dell’imposta di bollo, ritenendo non applicabile al caso di specie l’esenzione prevista dall’articolo 16 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
In via generale, quando le istanze presentate da una Pubblica Amministrazione a un ente pubblico non economico riguardano la tenuta di pubblici registri e sono finalizzate al rilascio di certificati o provvedimenti amministrativi non è applicabile, per le ragioni già esposte, l’esenzione prevista dall’articolo 16 della Tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. In tali ipotesi, essendo integrato il presupposto impositivo di cui all’articolo 3, comma 1bis, della Tariffa, parte prima, l’imposta di bollo grava sull’ente pubblico non economico, in forza del citato articolo 8 del medesimo d.P.R. n. 642 del 1972.
Alla luce del quadro normativo e di prassi sopra esposto, in relazione al caso di specie, si ritiene che l’imposta di bollo non sia dovuta, in quanto le istanze di immatricolazione in esame, presentate dall’Ente PA all’Istituto, qualificate come ”comunicazioni” obbligatorie tese alla tenuta di una banca dati, non sono
relative ”alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili” e, di conseguenza, non integrano il presupposto impositivo dell’imposta di bollo