Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Il Governo, in virtù dell’articolo 14 della legge di delegazione europea 2024 (legge 3 giugno 2025, n. 91) , è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento, tra l’altro, della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024 (c.d. AMLD6).
In particolare, l’articolo 74 della citata AMLD6 modifica l’articolo 30 della direttiva (UE) 2015/849 (AMLD4), al fine di allineare le norme europee vigenti al principio da ultimo espresso dalla sentenza del 22 novembre 2022 della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), la quale ha dichiarato invalido l’articolo che prevede che le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche siano accessibili in ogni caso al pubblico (sentenza CGUE 22 novembre 2022, cause riunite C-37/20 e C-601/20).
Il citato articolo 74 della nuova direttiva europea prevede che “Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva siano accessibili in ogni caso: a) alle autorità competenti e alle FIU, senza alcuna restrizione; b) ai soggetti obbligati, nel quadro dell’adeguata verifica della clientela conformemente al capo II; c) a qualsiasi persona od organizzazione che ha dimostrato un interesse legittimo”.
Viene previsto, dunque, che l’accesso sia consentito, oltre che alle autorità competenti e ai soggetti obbligati, alle sole persone o organizzazioni che abbiano dimostrato un interesse legittimo all’accesso. In tal modo, l’accesso da parte del pubblico viene ancorato alla sussistenza di un interesse giuridico rilevante e differenziato, similmente a quanto già è previsto per l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici ad essi affini.
L’intervento normativo in oggetto, quindi, si rende necessario al fine di adeguare formalmente la disciplina nazionale al diritto unionale, fermo restando che, stante la primazia del diritto unionale, come interpretato dalla Corte di giustizia, la normativa nazionale vigente va già interpretata ed applicata in senso conforme a quanto statuito dalla stessa Corte e quindi nel senso di escludere l’accesso generalizzato del pubblico ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva del registro delle imprese.