Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 19/2025/QMIG
La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana con deliberazione n. 118/2025/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto:
«Fermo restando il generale divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo- contabile, l’obbligo di copertura assicurativa dei dipendenti, previsto dal Codice dei contratti pubblici, costituisce norma speciale sopravvenuta rispetto all’art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007. Di conseguenza, tale divieto non si applica alla copertura dei danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale del progettista e del verificatore dipendenti pubblici, nello svolgimento delle funzioni di cui all’allegato I.10, del d.lgs. n. 36/2023, indipendentemente dal grado di colpa, ferma restando l’esclusione dei danni derivanti da fatti dolosi (art. 1900 c.c.). La deroga non si estende, tuttavia, ad altre forme di copertura assicurativa del dipendente non espressamente previste dalla legge».
Alcune Sezioni (SRC Piemonte, del. n. e SRC Emilia-Romagna, del. n. 108/2024) avevano ritenuto trattarsi di obblighi di copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a terzi che non possono includere ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile per il perdurante divieto di carattere generale di cui all’articolo 3, comma 59, l. n. 244/2007.
Altro pronunciamento, pur condividendo la ricostruzione storica effettuata dalle Sezioni richiamate e, dunque, il generale divieto di assicurazione contro il danno erariale causato dal dipendente, perviene – in forza della distinzione tra assicurazione sulla generale responsabilità civile per sinistri cagionati a terzi ed assicurazione sulla responsabilità per danni causati nell’esercizio della propria attività – a conclusioni diverse (SRC Lombardia, del. n. 241/2024).
Thema decidendum era, dunque, se le disposizioni normative previste dal novellato Codice dei contratti, con riferimento alla fattispecie in esame, possano ritenersi derogatorie del divieto di assicurazione ex articolo 3, comma 59, l. n. 244/2007.
La Sezione delle Autonomie ritiene, nei rigorosi limiti che si diranno, di esprimersi favorevolmente in tal senso, per le ragioni che seguono.
La Sezione ritiene che la specialità della norma che disciplina la fattispecie sottoposta alla odierna disamina consenta, entro specifici limiti, di pervenire a considerazioni differenti.
È noto che l’amministrazione ha la possibilità di affidare a peculiari categorie di dipendenti in possesso di specifiche competenze tecniche ulteriori incarichi, quali appunto la redazione di un progetto o la sua verificazione, affiancandoli alle funzioni afferenti al profilo professionale di appartenenza (art. 3, comma 1, all. I.7). Tali attività – ancorché non configurabili quali libero-professionali, qualificandosi il progettista interno o il verificatore di progetto sempre come dipendenti pubblici, ed essendo la loro prestazione resa ratione officii, e dunque riferibile alla amministrazione di appartenenza – si palesano come professionalmente qualificate e, in quanto tali, presuppongono il necessario possesso di idonei requisiti specialistici, oltre che l’abilitazione all’esercizio della professione (funzionale, per i progettisti interni, alla sottoscrizione del progetto e alla correlata assunzione di responsabilità secondo le previsioni dell’ordinamento professionale).
Queste ulteriori prestazioni richieste, eccedenti le abituali e ordinarie funzioni, legittimano le amministrazioni, conseguentemente, a riconoscere e a prevedere in favore di detti dipendenti incentivi economici, entro specifici limiti individuabili nella disciplina normativa, sulla base della contrattazione collettiva e, comunque, circoscritti entro il quadro economico dell’opera, e ad assisterli con assicurazioni obbligatorie a carico del bilancio dell’ente per la specifica attività professionale interna loro richiesta.
Venendo allora alle coperture assicurative che devono assistere tali specifici profili professionali, se, dunque, è data facoltà all’amministrazione di ricorrere, entro precisi limiti, a soggetti interni per lo svolgimento di determinate attività, altrimenti conferibili a professionisti terzi all’amministrazione, è evidente che le stesse ragioni di tutela dell’amministrazione che obbligano i professionisti esterni ad essere muniti di adeguate polizze assicurative ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 – funzionali ad evitare che danni derivanti da loro errori si ripercuotano sui bilanci dell’ente – si imporranno, ove a svolgere dette mansioni siano i dipendenti dell’amministrazione stessa. Ne consegue, pertanto, un interesse proprio e in concreto dell’amministrazione (id est, economico individuale dell’operazione negoziale) a stipulare contratti assicurativi, prodromici non solo ad incentivare i dipendenti interni allo svolgimento di tali attività nel rispetto del già evocato principio di fiducia di cui al nuovo Codice dei contratti, ma anche a tutelarsi nell’ipotesi di danni che direttamente o indirettamente potrebbero determinarsi quale conseguenza di errori professionali dei propri dipendenti.