Consiglio di Stato, sentenza n. 8642 del 6 novembre 2025
Con riguardo alle condotte concernenti l’utilizzo delle tecnologie informatiche, dei mezzi di informazione e dei social media da parte dei dipendenti pubblici, al fine di tutelare l’immagine della P.A., l’esame ha avuto ad oggetto i nuovi artt. 11-bis e 11-ter.
La Sezione normativa di questo Consiglio in passato ha più volte osservato che “gli artt. 11bis e 11ter non enunciano regole di condotta in termini essenziali, chiari ed inequivoci, atti a rendere immediatamente riconoscibili ai destinatari quali siano i comportamenti sanzionabili, persistendo l’indeterminatezza della loro formulazione, favorita anche dall’utilizzo di espressioni, tratte dal linguaggio tecnico e lasciate prive di definizioni atte a esplicitarne il significato.
Il Collegio non ignora il contenuto dei prefati pareri, né disconosce il loro carattere obbligatorio ma non vincolante; è altresì consapevole che sul piano istruttorio l’amministrazione procedente deve esplicitare le ragioni per le quali intende discostarsi dai pareri medesimi nell’esercizio della propria finzione normativa.
Tuttavia, esso ritiene – sulla base di una interpretazione delle norme costituzionalmente orientata, aderente ai principi in materia di repressione di condotte illecite – di non aderire, nella singolarità della fattispecie, alle conclusioni rassegnate nei divisati pareri.
Tacciate di indeterminatezza sono espressioni quali i “fini connessi all’attività lavorativa o ad essa riconducibili” (art. 11-bis comma 2), “in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione” (art. 11-bis comma 2), “attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali (art. 11-bis, comma 4), “che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità” (art. 11-bis comma 5), “il dipendente utilizza ogni cautela… non siano in alcun modo attribuibili” (art. 11-ter, comma 1), “astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere…” (art. 11-ter, comma 2), “afferenti direttamente o indirettamente il servizio” (art. 11-ter, comma 3).
Il Collegio ritiene che si tratti di espressioni dotate di sufficiente determinatezza, rispetto alle quali il datore di lavoro pubblico non ha concreti margini di tipizzazione delle condotte siccome già definite nei loro contenuti sostanziali.
Si tratta, più in particolare, di norme di natura sanzionatoria sufficientemente tipizzate in quanto agevolmente interpretabili in modo segnatamente quella penale (ad esempio, come per il concetto di “reputazione”).
L’uso di parole generiche o l’attribuzione di fatti non specificati, che parte appellante brandisce come regole di condotta generiche, non impedisce, infatti, la rilevanza disciplinare del fatto, poiché descrive in modo adeguatamente percepibile da una collettività di persone, secondo una interpretazione delle norme disciplinari operata in chiave evolutiva e adattata al mutare dei tempi, il contenuto della condotta cui il dipendente deve conformarsi, il grado di lesività che la stessa deve raggiungere per incorrere nel giudizio di disvalore nonché il bene giuridico tutelato.
E invero, al fine della verifica della sussistenza della condotta normata dagli articoli 11-bis e 11-ter del decreto in esame, occorre tenere in considerazione la continua evoluzione dei costumi sociali, a cui il contenuto delle suddette norme accede; evoluzione che fa sì che espressioni o parole che apparentemente appaiono generiche e indeterminate fondino, in realtà, un insieme di principi fondamentali etici, politici e giuridici utili a garantire la stabilità e la coerenza del sistema legale.