Consiglio di Stato, sentenza n. 8737 del 10 novembre 2025
Il primo giudice ha dato il giusto rilievo alla nota del Direttore dell’Unità Operativa Complessa Economato, Gestione Contratti e Logistica, che dà pienamente conto di una (ri)negoziazione del contratto con EP.
Condivisibilmente, quindi, il Tribunale territoriale ha fatto applicazione dell’articolo 106 del codice dei contratti applicabile ratione temporis, non ritenendo sussistenti nel caso di specie le condizioni per procedere ad una modifica del contratto in vigore.
Correttamente il Tar ha stabilito che “la norma citata deve essere letta alla luce del diritto eurounitario secondo cui le modifiche contrattuali sostanziali debbono essere rigorosamente delimitate al fine di evitare i potenziali effetti elusivi del meccanismo della gara pubblica (vedi ex plurimis Consiglio di Stato n. 6847/2023; id. 27 giugno 2024, n. 5690)” e che “trattandosi di norma derogatoria del principio della gara, non ne è consentita un’interpretazione analogica ed estensiva (ex multis: Consiglio di Stato n. 6847/2023; TAR Bologna n. 919/2024).”
In buona sostanza, ritiene il Collegio che correttamente il Tar abbia ritenuto insussistente la ricorrenza di “circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore” richieste dalla norma in questione.