Sono nulle le polizze assicurative che tengono indenni da sanzioni amministrative

Corte di Cassazione, ordinanza n. 28967 del 3 novembre 2025


La gravata sentenza ha considerato sinistro indennizzabile la sanzione amministrativa irrogata da Consob al X per atti compiuti quale membro del Consiglio di amministrazione della banca, sul rilievo che l’art. 2.25. della polizza escludesse dalla copertura assicurativa le sanzioni penali pecuniarie, non quelle amministrative.


L’argomentazione non è conforme a diritto. A mente dell’art. 12 del d.lgs. n. 209 del 2005, «sono vietate […] le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative». La ratio della norma risiede nell’esigenza di preservare la funzione sanzionatoria-deterrente del provvedimento amministrativo, altrimenti vanificata da un contratto con il quale l’onere economico della sanzione venga trasferito su un soggetto diverso dall’autore dell’illecito.

La comminatoria di nullità dei contratti stipulati in violazione del divieto espressamente prevista dall’art. 12 in questione rappresenta, invero, specifica applicazione, nella settoriale materia disciplinata, della generale nullità per causa illecita contemplata dall’art. 1418 cod. civ.: sicché essa colpisce ogni negozio che realizzi il risultato proibito, ivi incluso un accordo di manleva che sollevi il manlevato dall’applicazione a suo carico di sanzioni amministrative


Ha dunque errato il giudice territoriale nel ritenere la validità della manleva rilasciata da Cattolica al X relativa alla sanzione Consob: né ad una diversa conclusione induce la posteriorità di detta manleva rispetto alla commissione dell’illecito amministrativo, dacché l’effetto prodotto risulta comunque quello (contrario alla norma imperativa) di neutralizzare per l’autore la sanzione irrogata. Va, in conclusione, enunciato il seguente principio di diritto: «in tema di contratti assicurativi, è nullo ogni accordo che determini il trasferimento dell’onere economico del pagamento di una sanzione amministrativa su un soggetto diverso dall’autore dell’illecito».

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