ARAN, orientamento applicativo n. 35743
Il CCNL del comparto sanità 2022-2024 sottoscritto il 27 ottobre 2025, definisce con chiarezza i soggetti titolari della contrattazione integrativa nonché degli altri livelli di relazioni sindacali.
In dettaglio, l’art. 9 stabilisce che i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di sede territoriale sono la RSU (rif. comma 3, lett. a)) e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL triennale (rif. comma 3, lett. b)).
Pertanto, dall’entrata in vigore del CCNL 2022-2024 (ovvero dal 28 ottobre 2025), sono ammesse alla contrattazione integrativa solo le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 2022-2024, indipendentemente dal fatto che il negoziato sia già stato avviato o che lo stesso venga avviato successivamente alla firma del nuovo CCNL.
L’unica eccezione alla regola sopra riportata è rappresentata dal caso in cui la variazione dei soggetti titolari sia intervenuta successivamente alla firma di una Ipotesi di contratto integrativo e durante la fase dei controlli. In altre parole, nel caso in cui presso l’Azienda o Ente sia stata firmata una Ipotesi di contratto integrativo prima del 28 ottobre 2025. Solo in tal caso i soggetti titolari alla firma definitiva del contratto integrativo di cui alla predetta Ipotesi già sottoscritta prima del 28 ottobre 2025, saranno gli stessi che hanno partecipato al negoziato.
Quanto sopra si applica anche alle altre forme di relazioni sindacali (informazione, confronto aziendale, confronto regionale, OPI e contrattazione integrativa) come espressamente previsto dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del CCNL 27 ottobre 2025. Sotto tale profilo non rilevano sentenze di primo grado, peraltro non definitive, pronunciate su un contratto di un altro comparto di contrattazione.