La Procura Regionale esponeva che era pervenuta una segnalazione, inoltrata dalla Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna della Corte dei conti ai sensi dell’art. 52, c. 4 c.g.c., di un’ipotesi di pregiudizio all’erario derivante dalla percezione, da parte di un Consigliere comunale, di compensi per lo svolgimento dell’incarico di amministratore unico della Società X s.r.l., interamente partecipata dal Comune.
Il Collegio ha preliminarmente rammentato che già con l’art. 1, c. 718, L. 296/2006 era posto il divieto, di carattere generale, in virtù del quale l’assunzione da parte di un Amministratore locale della carica di componente degli organi di amministrazione di società partecipate dallo stesso Ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.
È altresì da aggiungere che l’art. 5, c. 11, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, statuisce che “chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo, non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque sia denominato, a sua scelta
Secondo la giurisprudenza di questa Corte anche se l’agire in conflitto di interessi non è automatica fonte di danno erariale (In particolare cfr. Sez. giur. Puglia, sent. n. 120/2021, Sez. giur. Umbria, sent. n. 13/2022) , pur sussistendo un (violato) dovere di astensione in presenza di conflitto di interessi, nella fattispecie invece ricorre la manifesta violazione di un precetto inequivocabilmente posto dall’ordinamento, in relazione al divieto di corrispondere più compensi all’Amministratore comunale, nel quadro della compatibilità con gli equilibri di bilancio (cfr., ex multis, Sez. contr. Piemonte, Del. 145/2018; Sez. contr. Sardegna, Del. n. 116/2010).
Va ricordato, per chiarezza, in ordine alla possibilità di cumulo di differenti emolumenti, che financo la disposizione che consentiva il cumulo dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza, quando fossero dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, risulta espressamente abrogata dall’art. 2, c. 25, L. 244/2007.
Ogni cumulo di emolumento in favore dell’Amministratore comunale è quindi assolutamente escluso in base a una giurisprudenza costante delle Sezioni di controllo della Corte dei conti (cfr. Sez. contr. Lombardia, Del. n. 12/2008, n. 25/2008 e 166/2011; Sez. controllo Veneto, Del. n. 11/2008; Sez. contr. Sardegna, Del. n. 116/2010; Sez. contr. Calabria, Del. n. 664/2011).
In sostanza, si è verificata la piena violazione di un divieto normativo, recato dall’art. 5, c. 11, D.L. 78/2010, correlato al generale “principio di omnicomprensività … sia in un’ottica di interpretazione letterale dell’articolo 82 T.U.E.L., che con riferimento ad una interpretazione sistematica della legge n. 244/2007, di cui i commi da 22 a 30 dell’articolo 2 … rappresentano una delle tante misure di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica ivi contenute” (cfr. Sez. autonomie, Del. 4/2010/QMIG).