Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 341 del 6 novembre 2025
Una società aveva ottenuto dei finanziamenti da banche assistiti da garanzie pubbliche. A seguito di indagini della Guardia di Finanza, risultava comprovato in atti l’utilizzo dei finanziamenti ricevuti per finalità diverse da quelle dichiarate al momento della presentazione delle relative domande e, in ogni caso, estranee all’attività di impresa. Infatti i movimenti sul conto corrente bancario non trovavano riscontro nella contabilità d’impresa, ed alcune spese avevano evidentemente finalità personali.
Il Collegio ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla vicenda di cui è causa, essendo configurabile, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, un rapporto di servizio tra la P.A. ed i soggetti privati percettori non solo di finanziamenti pubblici diretti, ma anche di prestiti assistiti da garanzia dello Stato (cfr. Cass. pen., Sez. VI, n. 28416/2022; Cdc, Sez. II app., sent. n. 200/2024).
Con riferimento a tale tipologia di prestiti, va considerato che il decreto- legge n. 23/2020, tenendo conto degli effetti negativi derivanti dall’emergenza da Covid-19 per l’attività di impresa, ha esteso l’accesso al credito, mediante l’attivazione del Fondo di garanzia, già costituito presso il Mediocredito Centrale Spa ai sensi dell’art. 2, c. 100, lett. a), della L. n. 662/1996, anche alle piccole e medie imprese.
Tale assunto ha trovato, peraltro, conferma nella più recente giurisprudenza contabile d’Appello, allorché, in tema di finanziamenti ottenuti, come nel caso di specie, ai sensi dell’art. 13, c. 1, lett. m) del D.L. n. 23/2020, è stato chiarito che: “In tale contesto, gli operatori economici richiedenti la misura, ottenendo l’accesso al credito garantito dallo Stato, venivano a concorrere al soddisfacimento e all’implementazione della scelta di politica economica in questione, così inserendosi nel programma pubblico finalizzato a contrastare i possibili effetti negativi sul tessuto economico nazionale generati dall’emergenza sanitaria indotta dalla pandemia da Covid-19, generando un rapporto di servizio in senso lato con lo Stato secondo i principi elaborati dalla Corte di cassazione” (vedi Cdc, Sez. II app., sent. n. 200/2024).
Ne consegue che l’eventuale sviamento del credito assistito dalle finalità previste per legge genera responsabilità erariale che attinge non solo il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici ma “anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati” (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Unite, sent. n. 296/2013). Il rapporto di servizio e la conseguente giurisdizione contabile si estendono, pertanto, anche alle persone fisiche che abbiano diretto o rappresentato o amministrato quelle giuridiche, comunque incidendo sulla realizzazione del programma, così come concretizzato ed approvato dall’ente pubblico con il concorso del privato (cfr., in questo senso, Sez. Veneto, sent. n. 13/2024).