Il riconoscimento del titolo estero ha efficacia retroattiva dalla data del conseguimento, anche nei concorsi e anche se al momento della domanda non era ancora stato chiesto il riconoscimento


Consiglio di Stato, sentenza n. 8901 del 13 novembre 2025


Osserva il Collegio che non è contestato fra le parti che il titolo francese di Master posseduto dall’appellata corrisponda alla laurea magistrale dell’ordinamento italiano (ex d.m n. 270/2004), mancandone soltanto il riconoscimento che, una volta intervenuto, spiega efficacia ex tunc dalla data del conseguimento (Cons. Stato, Sez. VI, 13 aprile 2017, n. 1764).


Ha ragione pertanto il primo giudice a ritenere che, a seguito della menzionata ordinanza cautelare, si sarebbe dovuto consentire l’utile inserimento in graduatoria della ricorrente dando corso alla domanda di riconoscimento, pur tardivamente presentata, non risultando di ostacolo la disposta esclusione, sospesa dalla predetta ordinanza; tuttavia, nessun riscontro risulta essere stato dato alla ricorrente in merito alla domanda di riconoscimento presentata.
Alla luce di tali considerazioni, l’inadempimento meramente formale della mancata trasmissione della domanda di riconoscimento, non allegata al momento della partecipazione del bando di concorso, ma successivamente prodotta all’amministrazione, non appare legittimare la motivazione del provvedimento impugnato, tenuto conto della piena sussistenza del requisito di ammissione, sebbene il relativo riconoscimento sia avvenuto in fase successiva, dispiegando tuttavia efficacia retroattiva, senza che ciò possa far emergere una possibile lesione della par condicio dei partecipanti.
Sotto il profilo sostanziale, quindi, risulta dirimente ai fini del decidere la circostanza che il titolo estero posseduto dall’appellata sia stato infine riconosciuto dalle competenti Autorità nazionali.

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