Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna, Deliberazione n. 150/2025/VSG
Per ciò che concerne le società soggette alla disciplina del TUSP, la normativa vigente (art.3, c.2) dispone, in ogni caso e a prescindere dai requisiti e dai limiti dimensionali sopra riferiti, la nomina dell’organo di controllo o di un revisore da recepire all’interno dello Statuto prevedendo un obbligo rafforzato rispetto alla norma civilistica, indipendentemente dal superamento dei predetti limiti.
Nel caso di specie, X S.r.l., società che gestisce le farmacie comunali, controllata dal comune di Y con una quota del 60 per cento del capitale sociale, è pertanto soggetta alla disciplina anzidetta di cui all’art.3, c.2 del D. Lgs. n. 175/2016 (D. Lgs. n. 175/2016) che recita “Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l’atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell’organo di controllo o di un revisore”.
La circostanza, in altre parole, che X. S.r.l. non integri i criteri stabiliti dalla disciplina civilistica non assume alcun rilievo dal momento che questa trova applicazione, con riferimento alle partecipate pubbliche, nei limiti di quanto non derogato, come invece si verifica nel caso di specie, dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (art.3, c.2 D. Lgs. n. 175/2016). Alla luce di ciò la Sezione rileva quindi che lo statuto della società in questione non risulta conforme alla menzionata disciplina ove prevede la facoltà di istituire un organo di controllo (il collegio sindacale o un revisore) subordinando l’effettiva nomina al verificarsi delle condizioni di cui all’ art. 2477 c.c..