Consiglio di Stato, sentenza n 9028 del 19 novembre 2025
Il Tribunale assolveva i due imputati, ai sensi dell’art. 530, comma e, c.p.p., dal reato ascritto perché il fatto non sussiste, motivando che: «[…] tutti gli elementi raccolti e le valutazioni operate non consentono di ritenere provata la responsabilità penale degli imputati.
I presupposti applicativi dell’art. 18, comma 1, del decreto legge n. 67 del 1997 (in materia di rimborso delle spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa), su cui si è formata una univoca e convergente giurisprudenza della Corte di Cassazione e di questo Consiglio di Stato, sono due:
i) la pronuncia di una sentenza o di un provvedimento del giudice, che abbia escluso definitivamente la responsabilità del dipendente;
ii) la sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio o l’assolvimento degli obblighi istituzionali.
In riferimento al secondo punto, l’insussistenza del requisito della connessione è stata motivata dall’Amministrazione in ragione del fatto che la condotta di rimozione dalla sede stradale del giubbotto, omettendo di portarlo in ufficio in modo che fosse colà custodito, è stata ritenuta, in sede disciplinare, un non corretto e diligente svolgimento dei compiti di servizio.
L’Amministrazione ha inflitto, infatti, al capo pattuglia una pena pecuniaria per grave negligenza in servizio.
In forza di tale considerazione, il provvedimento disciplinare ha statuito che «il giubbotto in argomento in quanto in perfette condizioni, non andava abbandonato, ma portato in Ufficio annotandone il ritrovamento nell’immediatezza nelle relazioni di fine servizio».
Il Collegio ritiene che la ricostruzione dei fatti acquisita e consolidatasi in sede disciplinare supporti in modo ragionevole la valutazione dell’Amministrazione secondo cui la condotta dei due dipendenti, pur se avvenuta in occasione dello svolgimento del servizio, non fosse riconducibile al concetto di diligente svolgimento del proprio compito e si fosse tradotta in un comportamento quanto meno ‘atipico’, difforme cioè rispetto al modello di comportamento esigibile da parte di un agente di polizia prudente e accorto, con conseguente inoperatività dell’art. 18, comma 1, del decreto legge n. 67 del 1997 e rigetto della richiesta di rimborso delle spese legali