Porre in aspettativa il proprio dipendente per un incarico di Staff agli uffici del sindaco costituisce danno erariale

Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale di Appello, sentenza n 187 del 27 novembre 2025


In merito al disposto dell’art. 90 del TUEL, rubricato “uffici di supporto agli organi di direzione politica”, agli uffici in questione possono essere assegnati dipendenti dell’ente, ovvero (dunque in alternativa ai dipendenti dell’ente) “collaboratori” “assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni”.
Soltanto per questi ultimi, i successivi commi dell’art. 90 prevedono la possibilità di conformare il trattamento retributivo in misura difforme rispetto ai contratti collettivi, fino a consentire il riconoscimento nel contratto individuale di lavoro di una retribuzione analoga a quella dirigenziale, pur in assenza del prescritto titolo di studio.

Peraltro, le ragioni della strutturazione della disposizione appaiono del tutto ovvie, considerato che l’Ente ben può assegnare i propri dipendenti a ciascuno degli uffici di cui si compone, con una semplice determinazione dirigenziale, senza che siano necessari un collocamento in aspettativa (che sarebbe eccedente e contrastante anche con i principi di efficienza ed economicità ex lege n. 241/1990, qualora prevedesse una retribuzione parametrata a quella dirigenziale per un dipendente che non possiede detta qualifica) e la successiva stipula di un secondo contratto di lavoro con il proprio dipendente, al quale compete ovviamente la retribuzione propria della qualifica rivestita (nella specie D5 – per come risulta nel computo stipendiale effettuato dal Comune – e non già dirigenziale, tanto più che il soggetto risulta privo di laurea).


Dunque, correttamente, la sentenza impugnata ha ritenuto che “l’anomala vicenda oggetto di giudizio, invece, si caratterizza per una ingiustificata ed illegittima duplicazione del rapporto di lavoro tra il Comune di X e il rag. Y.
In caso di collocamento in aspettativa, infatti, il rapporto di lavoro non viene meno, né si interrompe: l’istituto dell’aspettativa, come è noto, pone il rapporto di lavoro in una fase di quiescenza, sospendendo l’obbligo di resa della prestazione lavorativa e, in taluni casi, anche quello della controprestazione economica, con diritto alla conservazione del posto di lavoro”.
Peraltro, in via generale, come correttamente evidenziato dalla Procura generale, l’art. 65 del D.P.R. 3 gennaio 1957, n. 3 (richiamato dall’art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) prevede espressamente che “Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali” (tanto più nell’ambito del medesimo Ente pubblico), eccezione che non risulta affatto contemplata nel testo del riferito art. 90 pro tempore vigente.
D’altra parte, la normativa sul pubblico impiego prevede per l’assunzione di incarichi presso altre (non certo, di norma, in quella di appartenenza) amministrazioni, l’impiego degli istituti giuridici del collocamento “fuori ruolo” (art. 58, D.P.R. 3/1957) e dell’“aspettativa” (art. 23-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
Pertanto, di recente, la Corte dei conti, Sez. III Centrale d’Appello, nella sentenza 21 aprile 2020, n. 76, ha avuto modo di statuire che da un’attenta lettura dell’art. 90 TUEL, si evince chiaramente che il riferimento della citata norma alla “possibilità di collocazione in aspettativa senza assegni del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato” è da intendersi riferito “ai dipendenti di una pubblica amministrazione diversa da quella che ne dispone l’assunzione temporanea presso l’ufficio di diretta collaborazione”.

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