In coerente sviluppo e affinamento degli enunciati delle sentenze n.157/2025, n.138/2025, n.32/2025, 97/2024, 5.8.2024 n.144, 29.10.2024 n.175 e 4 dicembre 2024 n. 187 della Sezione (seguite anche da favorevoli adesioni dottrinali e confortate da altra giurisprudenza nazionale: cfr. C.conti Sez. giur. Piemonte, 14 ottobre 2024, n. 112; Sez. giur. Piemonte, 14 novembre 2024, n. 122; Sez. giur. Friuli Venezia Giulia, 27 novembre 2024, n. 40; Sez. giur. Piemonte, 20 dicembre 2024, n. 320 e su fattispecie distinta ma che pone il medesimo tema Corte conti, Sez. giur. Puglia, 2 settembre 2024, n. 169), vanno distinte tre ipotesi:
a) la prima afferente prestazioni non routinarie che richiedono titoli di elevata specializzazione non posseduti (es. prestazioni rese da medico privo di laurea), per la quale è ben giustificabile il tradizionale indirizzo di questa Corte ostativo al riconoscimento di una utilitas fruita dalla PA, con conseguente pieno obbligo di restituzione integrale al datore delle retribuzioni erogate;
b) la seconda, già vagliata da questa Sezione nella sentenze 27.10.2025 n.157 e 27 maggio 2024 n.97, relativa a prestazioni routinarie che non richiedono titoli di elevata specializzazione (es. quelle meramente operative di un bidello) che sono comunque svolte da soggetto in possesso del titolo prescritto, anche se con votazione inferiore a quella indicata nel titolo mendace (es 100/100). Tale evenienza, in cui l’unico soggetto danneggiato è il terzo aspirante all’incarico scavalcato in graduatoria dal convenuto con la falsa attestazione con voto superiore al reale, non vede assolutamente lesa la PA, che ha fruito di una prestazione di minimale complessità da parte di soggetto titolato, pienamente comparabile a quella rendibile da un soggetto con voto di diploma più elevato. Tale evenienza porta al rigetto della pretesa attorea, e non ad una mera riduzione come pur argutamente prospettato dalla attrice Procura, stante la piena fruizione da parte della PA e della comunità amministrata della prestazione quale “vantaggio comunque conseguito”;
c) la terza ipotesi, già vagliata dalla Sezione con sentenze 19.9.2025 n.138, 24.2.2025 n.32, 5.8.2024 n.144, 29.10.2024 n.175 e 4 dicembre 2024 n. 187 e qui configurata, attiene allo svolgimento di prestazioni routinarie e basiche che non richiedono titoli di elevata specializzazione (es. quelle meramente operative di un bidello) che sono svolte da soggetto non in possesso del titolo prescritto e autore di mera produzione di titolo falso. In tale ipotesi, ferma restando la valenza penale, disciplinare e civile (per aver leso il diritto di altro aspirante all’incarico), a fronte di prestazioni materiali e meramente operative comunque rese, la PA (e la comunità amministrata: studenti, insegnanti, genitori, scuola) ha innegabilmente fruito di un vantaggio ex art.1, co.1-bis, l. n.20 del 1994, pari almeno, e in via meramente prudenziale, del 50% della prestazione resa