Il distacco sindacale è ancora possibile anche presso i sindacati non firmatari del CCNL


ARAN, orientamento applicativo n. 35880


Quesito: a seguito della sottoscrizione del CCNL del comparto sanità sottoscritto il 27.10.2025, relativo al triennio 2022-2024, è da ritenersi ancora vigente l’articolo 11 del CCNL 2.11.2022 relativo al trattamento economico del personale in distacco sindacale?


Risposta: il CCNL del 27.10.2025 ha previsto all’articolo 3 una clausola generale prevedendo che “Le disposizioni contenute nel CCNL del 2.11.2022 e quelle, ancora vigenti, contenute nei CCNL precedenti a quest’ultimo concernenti le Aziende e gli Enti del presente comparto della Sanità continuano a trovare applicazione, in quanto non espressamente disapplicate e sostituite dalle norme o comunque in quanto compatibili con le previsioni di legge e del CCNL”. Il successivo articolo 14, rubricato “Decorrenza e disapplicazioni del Titolo II”, ha utilizzato una generale dizione relativa alla cessazione di efficacia delle disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL del comparto. Si osserva, al riguardo, che l’art. 11 del CCNL 2/11/2022, pur collocato nell’ambito del titolo sulle relazioni sindacali, disciplina una materia – quella del trattamento economico e dei diritti e prerogative sindacali – che non rientra nell’ambito delle “relazioni sindacali”. Si ritiene, in conclusione, che l’art. 11 del CCNL 2/11/2022 sia da ritenersi tuttora vigente, stante la sua mancata esplicita disapplicazione unitamente al fatto che lo stesso non riguarda la materia delle “relazioni sindacali”.

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