L’importo complessivo di euro 2.872.192,20 risulta non riconducibile al Regolamento di esenzione n. 702/2014 e neanche esentabile dalla procedura di verifica della Commissione con riferimento al regime “de minimis” ai sensi del Regolamento europeo n. 1408/2013 (v., supra, punti nn. 3.2 e 3.2.1.), e quindi il Collegio ritiene di dover adire la Commissione Europea.
Per i “premi genetici” esclusi dall’area dell’art. 24 Reg. 702/2014 e non assimilabili agli aiuti in regime “de minimis” – euro 2.872.192,20 – ai fini del presente giudizio e con riferimento all’elemento del danno, è, infatti, rilevante la valutazione della Commissione Europea in ordine alla compatibilità o meno degli aiuti stessi con il mercato interno.
La possibilità per il giudice nazionale di rivolgersi, a tal fine, alla Commissione europea trova fondamento nell’art. 29 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante “modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (codificazione)”; in punto di cooperazione tra giudici nazionali e Commissione Europea cfr.: Tribunale di Milano sentenza n. 3839/2018 del 4/4/2018; Corte dei conti, Sez. controllo Liguria decisione n. 64/PARI/2020 del 23 luglio 2020 e deliberazione n. 100/PARI/2020 del 23 novembre 2020.
Al riguardo, come esplicitato da questa Sezione con la sentenza parziale n. 4/2025, << A supporto della ritenuta giurisdizione di questa Corte e della propria competenza a pronunciarsi nella materia del contendere diretta a stabilire se gli aiuti in argomento siano stati o meno erogati in regime di esenzione, va evidenziato che la Corte di cassazione (Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 33680/2023), con richiamo ad altra pregressa giurisprudenza della Stessa Corte (ordinanza Sez. I, n. 16843 del 25/5/2022) ha avuto modo di affermare che “la valutazione della compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che opera sotto il controllo del giudice dell’Unione, con la conseguenza che ai giudici nazionali non è consentito pronunciarsi sul punto (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 ottobre 2016, in causa C590/14P, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE)”.
La Suprema Corte, inoltre, ha aggiunto che “al giudice nazionale è data la possibilità di interpretare la nozione di aiuto di Stato sotto il profilo della verifica fattuale delle condizioni esonerative dello stesso>>.
Avendo già questo giudice, con la presente sentenza, provveduto alla verifica circa la sussistenza o meno di condizioni esonerative, si dispone ora con separata ordinanza di adire la Commissione Europea al fine della valutazione della compatibilità o meno con il mercato interno degli aiuti (premi genetici) concessi agli Allevatori per l’anno 2018 dalla Regione Valle d’Aosta tramite l’Associazione AREV per l’importo complessivo di euro 2.872.192,20