Compensi per ore di pronta disponibilità degli infermieri e aliquota agevolata: indietro tutta dell’Agenzia delle Entrate


Agenzia delle Entrate, Risposta n. 308/2025 del 9 dicembre 2025


Già avevamo dato conto della risposta a interpello n. 272 del 27 ottobre 2025 dell’Agenzia delle Entrate (https://www.iusmanagement.org/2025/10/31/ai-compensi-per-ore-di-pronta-disponibilita-degli-infermieri-non-si-applica-laliquota-agevolata-del-5-per-cento/) che aveva escluso che ai compensi corrisposti agli infermieri per ore di pronta disponibilità si potesse applicare l’aliquota agevolata del 5 per cento.


Ora con Risposta n. 308/2025 del 10 dicembre la medesima Agenzia ribalta totalmente il proprio parere, sulla base di un parere dell’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione.


Con nota del 20 novembre 2025, infatti, l’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione,  con  riferimento  alle  «Ore di pronta disponibilità»  ha  chiarito  che «L’articolo  47  del CCNL Comparto  Sanità  per il triennio  2019­2021  ­  cui la  norma  in esame fa riferimento ­ stipulato il 2 novembre 2022, disciplina l’istituto del lavoro straordinario in senso generale.


Altresì, l’articolo 44 del medesimo CCNL ­ oggetto, in concreto, del quesito
sottoposto ­ disciplina l’istituto della pronta disponibilità, quale modalità di reperibilità del lavoratore, definendo gli obblighi di immediata rintracciabilità e regolando, quindi, la fase ”potenziale” del servizio, cioè la disponibilità a intervenire. Il comma 6 del citato articolo 44 precisa che «in  caso  di  chiamata  tali  ore  sono  retribuite  a  titolo  di  straordinario»,  con  ciò  significando  che  nel  momento  in  cui  il  dipendente  viene effettivamente chiamato e presta attività lavorativa oltre l’orario ordinario, la prestazione resa assume natura di lavoro straordinario e viene compensata come tale,ricadendo nella disciplina generale dell’articolo 47».


Dunque,  «non  si  rinviene  (…)  una  distinzione  tra  le  diverse  tipologie  di
straordinario (quella di carattere generale ex art. 47 e quella derivante dalla pronta disponibilità), prevalendo, in sostanza, una concezione oggettivo ­funzionale dell’attività lavorativa, secondo la quale ogni prestazione resa oltre l’orario ordinario, quando effettivamente effettuata, è qualificata e retribuita come lavoro straordinario».


Inoltre, nel parere fornito dal suddetto Ufficio legislativo viene precisato che «La
relazione che ha accompagnato la legge e che ha quantificato i costi della misura non
ha, dunque, distinto tra le diverse tipologie di straordinario previste da singoli articoli
del CCNL, ma ha considerato un unico aggregato complessivo di straordinario del
personale infermieristico, tenendo conto, ai fini della copertura finanziaria, del minor  gettito fiscale sull’intero monte ore di straordinario».


Pertanto, si ritiene, dunque, che il legislatore, nel riferirsi al citato articolo 47 in quanto norma definitoria generale dell’istituto dello straordinario nello specifico comparto contrattuale, abbia inteso assoggettare alla flat tax del 5% in esame anche i compensi corrisposti in relazione alle ore di pronta disponibilità effettuate

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