La Sezione ha rilevato incrementi della spesa per affidamento di incarichi a legali esterni, per difesa in giudizio, pari a 126.809,97 euro nel 2023 e a 211.352,83 euro nel 2024.
In merito ai conferimenti di incarichi a legali esterni la Sezione non manca di rilevare come l’Azienda ospedaliero-universitaria abbia facoltà di ricorrere, solo ove a seguito di una formale ricognizione interna risulti l’indisponibilità di risorse umane proprie con adeguate competenze, a professionisti del libero Foro o all’Avvocatura dello Stato.
In un recente arresto la Corte di Cassazione (Sez. III civ, n. 24545 del 2018) ha infatti affermato l’assimilazione, a fini processuali, delle aziende ospedaliero-universitarie (AOU) alle Università statali cosicché a esse risulta applicabile l’art. 43 del R.D. n. 1611/1933 (e l’art. 56 del R.D. n. 1592/1933) relativo al patrocinio autorizzato dell’Avvocatura dello Stato.
La Sezione richiama pertanto l’Azienda alla effettiva razionalizzazione della spesa degli incarichi a consulenti e legali esterni, verificando l’eventuale disponibilità di risorse proprie o la possibilità di ricorso al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
Infatti anche recentemente (Corte di Cassazione, sentenza n 27064 del 21 settembre 2023) la Suprema Corte ha dato continuità all’indirizzo secondo cui le aziende ospedaliere universitarie sono soggette all’applicazione dei principi che, ai sensi dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, come modificato dall’art. 11 della l. n. 103 del 1979, regolano il “patrocinio autorizzato” delle università, spettante per legge all’Avvocatura dello Stato, in considerazione del rapporto di piena osmosi e di sostanziale cogestione che lega dette aziende alle università; pertanto, la facoltà di derogare a tale patrocinio per avvalersi dell’opera di un avvocato del libero foro è subordinata, anche per le aziende ospedaliere universitarie, alle condizioni previste dalla norma citata (Cass. n. 24545 del 2018 e n. 39430 del 2021, entrambe relative alla odierna ricorrente).
La carenza del presupposto previsto dalla legge rende nullo il mandato alle liti conferito all’avvocato del libero foro (Cass. Sez. U. n. 30008 del 2019).
Inoltre si consideri che il massimo consesso amministrativo (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 2 ottobre 2025, n. 11) ha recentemente affermato che nel processo amministrativo, a differenza di quello civile, la nullità della procura non è sanabile.