Verifiche della Corte dei Conti e criticità nella libera professione (ALPI): ricavi, fondo Balduzzi, liste d’attesa, fondo di perequazione


Corte dei Conti, Deliberazione n. 162/2025/VSG del 19 dicembre 2025

La Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, nell’ambito di un’indagine sull’ALPI dell’Azienda USL X, ha rilevato significative criticità: 1) Inosservanza degli obiettivi sulle liste di attesa per i ricoveri (con risultati ben al di sotto dei target regionali), in concomitanza con un utilizzo parziale del Fondo Balduzzi (destinato all’abbattimento delle liste); 2) Errore nella base di calcolo del Fondo di perequazione, calcolata sul compenso del professionista anziché sulla massa dei proventi netti spettanti all’Azienda; 3) Mancata previsione dell’ALPI a carico dell’Ente come strumento eccezionale per garantire le prestazioni entro i tempi massimi in caso di indisponibilità istituzionale; 4) Disomogeneità nella rappresentazione dei ricavi extra-tabellari (es. quota mobilità SSN) nella Tabella 54 del bilancio, ostacolando una lettura univoca. La Sezione ha raccomandato alla Regione di emanare criteri uniformi per la contabilità ALPI  e ha richiamato l’Azienda a potenziare le misure per il contenimento delle liste d’attesa, specialmente attraverso l’uso integrale del Fondo Balduzzi.
Più in dettaglio:

La quota a carico del SSN (mobilità) e i ricavi da libera professione
Dalla tabella 54 del bilancio 2023 la quota dei ricavi a carico del SSN (mobilità) non risulta valorizzata nel “Totale ricavi da libera professione non indicati in tabella” mentre dalla tabella 54 del bilancio 2024 la quota a carico del SSN (mobilità) risulta a bilancio 2023 valorizzata per l’importo di 117.745,55 euro nel “Totale ricavi da libera professione non indicati in tabella”.
La Sezione rileva pertanto una difformità di comportamento da ente a ente relativamente alla valorizzazione, in calce alla tabella 54, del “Totale dei ricavi della libera professione non indicati in tabella”. Nel caso oggetto del presente esame, inoltre, la difformità di rappresentazione riguarda peraltro la stessa Azienda che, con riferimento al 2023, non ha valorizzato la riga dei ricavi della mobilità nella tabella 54 del bilancio dello stesso esercizio mentre l’ha successivamente valorizzata nella tabella 54 del bilancio 2024.
La Sezione raccomanda alla Regione di procedere all’emanazione di criteri univoci che consentano un’agevole lettura del “Totale dei ricavi non indicati in tabella”, in calce alla tabella 54, in modo che siano univocamente rappresentati a scopo conoscitivo o non conoscitivo e quindi, in tale ultimo caso, da aggiungere ai ricavi riportati nella stessa tabella (qualora nella tabella i costi siano indicati al lordo degli stessi ricavi).


Utilizzo parziale del Fondo Balduzzi e mancato raggiungimento nel 2024 del valore target nei ricoveri
Dall’espletata istruttoria è emerso, per la specialistica ambulatoriale, che l’Ausl di X nel 2024 ha raggiunto l’obiettivo del 90 per cento di prestazioni prenotate entro i tempi di attesa previsti per la classe D, attestandosi al 92,70 per cento. Viceversa per i ricoveri l’Azienda non ha raggiunto, nel 2024, tutti i valori target assegnati per i relativi tempi di attesa.
Il mancato raggiungimento del valore target di riferimento negli interventi indicati denota una carente attività diretta all’abbattimento dei tempi di attesa dei ricoveri avvalorata dal mancato utilizzo, in tale ambito, del Fondo Balduzzi per cui si richiama l’Azienda a mettere in atto o potenziare le misure di contenimento dei tempi dei ricoveri anche tramite l’utilizzo del Fondo a ciò deputato.

Mancata previsione dell’ALPI quale strumento eccezionale di governo delle liste di attesa in caso di indisponibilità temporanea delle prestazioni
La Regione ha dichiarato di aver indicato, nel 2024, agli enti sanitari le modalità che l’utente deve adottare per ottenere le prestazioni, in regime istituzionale, entro le tempistiche scritte in ricetta, aggiungendo che la possibilità prevista dall’art. 3, c. 13, D.Lgs. n. 124 del 29 aprile 1998 – che l’assistito chieda l’erogazione in regime di libera professione intramuraria con onere a carico dell’Azienda sanitaria al netto dell’eventuale ticket qualora l’attesa per una prestazione sanitaria superi gli standard previsti – sarebbe limitata al periodo antecedente all’entrata in vigore delle discipline regionali di cui al comma 12 della stessa norma.
Alla luce delle misure previste – conclude la Regione -, il ricorso alla libera professione intramuraria non è contemplato né dal piano regionale (d.G.R. n. 603/2019) né dalla d.G.R. n. 620/2024, in quanto le azioni in essere sono ritenute idonee a superare le criticità attuali e a garantire il rispetto dei tempi massimi di attesa, per cui, in caso di impossibilità di prenotazione per indisponibilità di posti, il cittadino dovrebbe rivolgersi agli URP aziendali territorialmente competenti, che attiveranno le procedure necessarie per la risoluzione delle criticità.
La Sezione osserva che la norma sopra richiamata è stata recepita nel PNGLA 2019-2021, quindi, pur essendo stata prevista come ipotesi eccezionale legata alla ridotta disponibilità temporanea di prestazioni in regime istituzionale, l’ALPI rientra in ogni caso fra gli strumenti atti a garantire al cittadino le prestazioni all’interno dei tempi massimi nelle ipotesi di non osservanza di questi.
Si invitano pertanto la Regione e l’Azienda a prevedere, sia pure in via eccezionale, la possibilità di ricorso all’ALPI, con onere a carico della stessa Azienda, al netto del ticket se dovuto, nelle ipotesi di indisponibilità temporanea delle prestazioni in regime istituzionale.

Erroneo conteggio della base di calcolo del Fondo di perequazione
Dalla verifica, effettuata sui dati trasmessi dall’Azienda, della base di calcolo della percentuale da destinare al Fondo di perequazione, in virtù dell’art. 5, c. 2, lett. e) del d.P.C.M. del 27 marzo 2000, è emerso che la quota del 5 per cento risulta calcolata sul compenso del professionista anziché, come previsto dalla norma, sulla massa dei proventi al netto delle quote a favore dell’Azienda

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