Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, Sentenza n. 438/2025
La Sezione Giurisdizionale ha dichiarato l’inammissibilità del conto giudiziale reso dall’agente OMISSIS, addetta alla riscossione di tasse ipotecarie e tributi speciali catastali per l’Agenzia delle Entrate.
Il Collegio ha accertato che la riscossione delle entrate erariali avveniva esclusivamente tramite modalità elettroniche (POS, carte di debito/prepagate) o versamenti su conto corrente postale unico. I fondi riscossi confluivano direttamente nel conto bancario della Tesoreria provinciale dello Stato tramite l’intermediario finanziario appaltatore, il quale era contrattualmente obbligato a riversarli.
Viene stabilito che la mera gestione di distinte di versamento riepilogative e la supervisione dei pagamenti elettronici non configurano l’attività di “maneggio di denaro pubblico” né il potere di disporne, requisiti essenziali per la qualifica di agente contabile. In assenza di questo presupposto essenziale, l’obbligo di rendere il conto giudiziale non sussiste, rendendo il conto presentato inammissibile.