Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n. 176/2025/VSGO
Dal piano di ricognizione oggetto del presente esame si evince che l’Organo amministrativo è collegiale, composto da tre membri, con un compenso annuo di € 55.000,00. In merito alle disposizioni Statutarie relative all’organo amministrativo, l’art. 16 dello Statuto prevede che “La società è amministrata da un Amministratore Unico o, qualora sia consentito dalla normativa vigente, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) o cinque (5) membri, anche non soci, conformemente alle previsioni di cui all’art.11, c. 3, del T.U.S.P.”.
Con riferimento al costo annuale sostenuto per i compensi al Consiglio di Amministrazione, si riscontra il mancato rispetto del parametro dell’80% del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013, previsto dall’art. 4, c. 4 del D.L. n. 95/2012 e richiamato dall’art. 11, c.7 del T.U.S.P., laddove risulta un compenso corrisposto nell’anno 2023 di € 55.000,00 a fronte di un compenso corrisposto nell’anno 2013 di € 29.151,97.
Il Collegio altresì rammenta che, secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza di questa Corte, “il limite di spesa sostenuto per i compensi degli amministratori nell’anno 2013 non può essere superato, ovvero aumentato, in considerazione di nuovi o maggiori incarichi posti in capo agli amministratori della società e della complessità delle funzioni svolte, in quanto tale limite è preordinato a garantire il coordinamento della finanza pubblica” .
In più, come evidenziato, in particolare, dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia il limite previsto dall’ art. 4, c. 4 e c. 5 del D.L. n. 95/2012 “(si applica) . . . indifferentemente al trattamento economico complessivo del compenso fisso e della eventuale indennità da corrispondere sulla base degli utili realizzati” (del. n. 88/2015/PAR). Tale principio, già riportato nella del. n. 131/2021/VSGO di questa Sezione regionale di controllo, è stato più di recente confermato anche dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria (cfr. del. n. 29/2020/PAR), dalla Sezione regionale di controllo per la Sardegna (cfr. del. n. 124/2022/PAR) nonché da questa Sezione regionale di controllo con del. n. 78/2023/PAR.
La Sezione rileva che il mancato rispetto del suddetto limite è perdurato negli anni e, con riferimento all’annualità oggetto del presente esame, anche in occasione della successiva nomina del C.d.A. avvenuta con verbale dell’Assemblea dei Soci del 26 giugno 2023.
Non può non rimarcarsi che il Comune, in considerazione del rilievo precedente di questa Sezione regionale di controllo, era perfettamente al corrente dell’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte e, quindi, avrebbe dovuto, almeno in sede di nuova nomina, diminuire l’importo dei compensi, nel rispetto del limite previsto dalla normativa e dalle chiare indicazioni della giurisprudenza.
In relazione a quanto accertato dispone che la presente deliberazione sia inviata alla Procura regionale di questa Corte per le valutazioni di competenza in ordine agli eventuali profili di danno erariale