Anche la decisione di mantenere le partecipazioni societarie deve essere analiticamente motivata

Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, Deliberazione n. 187/2025/VSG


Dall’esame del provvedimento di ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute dall’Ente al 31 dicembre 2023, emerge che l’ente all’epoca risultava titolare di partecipazioni dirette in tre società.
Prima di procedere all’analisi delle singole società partecipate, il Collegio ritiene di dover effettuare talune precisazioni relative a criticità comuni riscontrate in più di una società.
In primo luogo, nella Relazione di deferimento (prot. n. 8342/2025), il Magistrato istruttore osservava come le scelte di mantenimento delle partecipazioni da parte dell’Ente socio non sempre risultassero sorrette da un’analitica motivazione; difatti, il Comune si era limitato alla mera compilazione delle schede messe a disposizione nell’applicativo “Partecipate” del “Portale Tesoro” gestito dal MEF, senza fornire ulteriori informazioni.

Ciò, unitamente all’assenza di una dettagliata relazione tecnica, aveva reso molto complesso la ricostruzione del processo valutativo.
In sede di controdeduzioni, l’Ente ha manifestato la volontà di “osservare l’obbligo motivazionale in conformità a quanto esposto” in occasione delle prossime rilevazioni annuali (così, nota prot. n. 8521/2025).


Alla luce delle considerazioni che precedono e preso atto delle precisazioni rese, questa Corte richiama l’attenzione dell’Ente sul ruolo di preminente centralità della motivazione nell’ambito delle valutazioni annuali sull’assetto degli organismi partecipati. Pertanto, se è indubbio che gli esiti della ricognizione debbano essere rimessi all’esclusiva discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, l’esercizio del potere discrezionale, per non essere viziato, deve essere espressamente motivato con riferimento alle ragioni sottese alla decisione adottata. A tal fine, la sede propria per esternare dette ragioni potrebbe essere individuata nella relazione tecnica, tesa a meglio declinare la motivazione sintetica riportata nel piano di revisione redatto secondo il modello c.d. MEF o standard predisposto dalla Sezione delle Autonomie (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 15/SEZAUT/2021 e n. 29/SEZAUT/2019; Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazioni n. 13/2022/VSG e n. 69/2022/VSG). Tale motivazione appare ancora più necessaria in presenza di partecipazioni pulviscolari

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