Corte di Cassazione, ordinanza n 23 del 1 gennaio 2026
La quaestio iuris posta dal motivo in scrutinio è stata già decisa dalla Corte nel 2019 nel suo supremo consesso; chiamate a decidere se, nel caso in cui il sostituto non abbia versato l’acconto, ma abbia però operato le ritenute sul corrispettivo, il sostituito sia o meno tenuto in solido con il sostituto a subire gli effetti della riscossione in forza dell’art. 35 d.p.r. n. 602 cit.’, le Sezioni Unite, con la sentenza 12/04/2019, n. 10378, hanno affermato che:
– l’art. 64, comma 2, d.P.R. 600/1973, dimostra che il soggetto passivo dell’obbligazione in caso di sostituzione rimane il sostituito, atteso che al sostituto è riconosciuta unicamente la facoltà di intervenire nel processo; pertanto, il dovere di versamento della ritenuta d’acconto integra un’obbligazione autonoma, rispetto all’imposta, posta ex lege in capo solo al sostituito (v. artt. 23 e ss. d.P.R. cit.);
– l’art. 35 d.P.R. n. 602/1973 conferma tale lettura, prevedendo la solidarietà solo in caso di mancato versamento dell’acconto da parte del sostituito e solo nel caso in cui le ritenute non siano state operate dal sostituito;
– questa seconda condizione è in perfetta coerenza con quanto previsto dall’art. 22 d.P.R. n. 917 cit., che riconosce il diritto, in capo al sostituito, allo scomputo delle ritenute operate dal sostituto; ‘sarebbe stato legislativamente contraddittorio riconoscere il diritto allo scomputo ma assoggettare il sostituito in via solidale alla riscossione delle somme scomputate’.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, affermato che nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali però ha operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 d.p.r. n. 602 cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.
Il collegio intende dare continuità all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite (cfr. negli stessi termini, nella giurisprudenza successiva, Cass. n. 8903/2021).