Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, sentenza n. 4 del 14 gennaio 2026
A fondamento dell’azione erariale proposta vi è il danno diretto derivante dal crollo di una campata della rampa di svincolo di una strada statale.Tale danno, come sopra quantificato, deriva per euro 796.252,01 dai costi di ricostruzione dello svincolo e da un’auto distrutta.
La prima questione attiene alla quantificazione del danno.
Trattandosi di deterioramento (distruzione) di un’opera pubblica, il danno subito dall’Amministrazione è chiaramente corrispondente al valore della quota parte di opera danneggiata e, pertanto, al costo di ripristino (comprensivo, cioè, dei costi di rimozione e smaltimento) e ricostruzione della stessa.
Tale danno, secondo il requirente, andrebbe imputato interamente ai funzionari e dirigenti convenuti.
Si tratta, tuttavia, di una prospettazione non condivisibile.
Occorre considerare, infatti, che tale danno è, in primo luogo, imputabile alle imprese, non convenute nel presente giudizio, che hanno, in modo negligente ed imperito, eseguito i lavori di realizzazione del viadotto oggetto del crollo.
La responsabilità dell’accaduto, prima ancora che su chi avrebbe dovuto controllare, va necessariamente e primariamente imputata a chi ha negligentemente eseguito i lavori.
La valutazione dell’incidenza causale e, quindi, la ripartizione della responsabilità non può che essere rimessa ad una prudente valutazione equitativa (in analogia a quanto previsto dall’art. 1226 c.c.: “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”): ritiene la Sezione che, dovendosi riconoscere un’efficacia causale preponderante all’esecuzione dei lavori non a regola d’arte, il danno imputabile alle imprese esecutrici debba essere pari al 75%, restando il 25% a carico dei convenuti.
Così quantificato il danno nel suo ammontare, occorre procedere alla ripartizione dello stesso tra i vari convenuti, tenendo conto di ulteriori fattori che possono incidere sulla singola quantificazione.
La Procura regionale, per l’ipotesi di esclusione di concorso causale dei lavori manutentivi del 2005-2006 (come qui ritenuto), ha chiesto di “attribuire l’intero danno a coloro che diressero e collaudarono i lavori di realizzazione” Ritiene la Sezione che la percentuale di ripartizione del danno proposta dal requirente sia ragionevole, imputando alla Direzione lavori, in quanto controllore di primo livello tenuto ad un controllo e confronto pregnante con l’impresa esecutrice, una responsabilità più ampia di quella attribuita ai collaudatori.
Tali importi, tuttavia, devono essere ulteriormente adattati alle peculiarità della fattispecie, in particolare alla in relazione alla mancata nomina di personale di supporto in un quadro di endemica carenza di personale.
La mancata nomina di un collaboratore imputabile alla stessa Amministrazione danneggiata, ha chiaramente privato il convenuto di una collaborazione essenziale allo svolgimento dei suoi doveri di controllo. La strutturazione dell’ufficio di Direzione dei lavori in misura insufficiente è certamente un elemento che ha inciso in negativo sull’efficienza della Direzione stessa.
Non essendo possibile quantificare con esattezza l’incidenza di tali fattori nella determinazione del danno imputabile alla direzione lavori, ricorrendo ancora alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., la Sezione ritiene equo attribuire al Direttore dei lavori una quota di danno pari al 60%, dovendo la restante quota ritenersi imputabile al deceduto geometra ed alle scelte organizzative dell’amministrazione.
Venendo alla posizione dei collaudatori, applicando un criterio matematico, in mancanza di diverse indicazioni da parte del requirente, il danno va ripartito su 5 collaudatori e, stante il decesso di 3 di questi, ridotto a due quinti dell’importo sopra riportato.